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INPS – Mess. n. 482 del 7.02.2025 : Esonero dal contributo NASPI e attività stagionali. Nuove istruzioni dopo il Collegato Lavoro


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I contratti di lavoro per attività stagionali vanno in contro ad una serie di deroghe alla disciplina ordinaria del contratto a termine quali : 

1.       Causali giustificative non previste per i contratti stagionali ( art. 21, co. 01 e 2 D.lgs n°81/2015)

2.       Non assoggettamento ai limiti quantitativi di utilizzo pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (art. 23, c. 2 lett. c) D.lgs. n. 81/2015);

3.       l'assenza del c.d. "stop and go" pari a 10 / 20 giorni a seconda della durata del contratto a termine precedente (art. 21, c. 2 D.lgs. n. 81/2015).

Proprio in relazione a quest’ ultima disposizione, il Collegato Lavoro ha fornito una interpretazione autentica in relazione alle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 riguardante, per l’appunto, l’obbligo di vacanza contrattuale tra due contratti a termine ( cd. stop & go ) escluso per le attività stagionali individuate dal Contratto Collettivo o in sede ministeriale.

L’ art. 11 del Collegato Lavoro ha infatti fornito un’ interpretazione autentica in materia di attività stagionali specificando che rientrano tra queste " le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria... ".

L'intervento normativo, estendendo l'ambito di riferimento all'interno del quale ricondurre le attività stagionali, sembra porsi ad una prima lettura in contrasto con l'orientamento fortemente restrittivo con cui la giurisprudenza legittimità ha, soprattutto di recente (cfr. Cass. 4 aprile 2023 n. 9243), tentato di restringere le sempre più numerose previsioni della contrattazione collettiva che avevano tentato di estendere il predetto ambito, ribadendo il carattere tassativo dell’elencazione del D.P.R ( Stagionali, dimissioni, periodo di prova . I punti controversi del Collegato Lavoro ).

La norma ha tuttavia consentito un ulteriore estensione della fattispecie a tutti quei casi in cui i contratti collettivi formalizzano  “ intensificazioni dell’attività lavorativa “  o “ esigenze tecniche – produttive o collegate a cicli stagionali “ ponendosi in evidente contrasto con la giurisprudenza. 

La norma incide anche su aspetti contributivi per i quali l’ INPS è dovuta intervenire con due messaggi pubblicati a breve distanza l’ uno dall’ altro. I chiarimenti riguardo l’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI, e il relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali ( Il contributo è pari al 1,4% aumentato di 0,5 % in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine – art. 3, c.2, del DL n. 87/2018 ). 

Con un primo mess. n. 269 del 23.01.2025 , l’ INPS ha voluto evidenziare che , in forza della norma di interpretazione autentica, il disposto di cui all’articolo 2, comma 28 e 29 lettera b) della Legge n. 92/2012, con cui è prevista l'esenzione dal versamento del contributo addizionale per i contratti termine delle attività stagionali, non risulta allineato alla  nuova definizione di “attività stagionali” del Collegato Lavoro, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.    

Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale all' obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate. Pertanto, la fattispecie esonerativa, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.  

Diversamente – conclude l’ INPS - per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro” ( art. 11 Collegato Lavoro ), non rientrando nell’elencazione del D.P.R. n. 1525/1963, il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato trova applicazione.

La materia ha costituito oggetto di un immediato intervento di approfondimento dalle Associazioni di categoria, prime fra tutte quelle del terziario e turismo, che hanno evidenziato l’incompletezza dell’ interpretazione fornita con il mess. n. 269/2025.  L’ INPS è quindi intervenuta nuovamente con il mess. n. 483 del 7.02.2025 per integrare le precedenti indicazioni.

In forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo  - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

In quest’ultimo caso, ai soli fini della determinazione dell’ambito applicativo dell’esonero dal versamento del contributo addizionale , l’ INPS si era espressa con la circ. n. 91 del 4.08.2020 parag. 1.2 sottolineando che la portata dell’esonero è limitata ai rinnovi contrattuali che contengono, tempo per tempo e senza soluzione di continuità, espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 senza apportare modifiche alle attività produttive definite stagionali. Conseguentemente l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività definite come stagionali in sede di rinnovo contrattuale. 

Riepilogando, ad oggi, sono quindi esonerati dal versamento del contributo addizionale NASpI i datori di lavoro che impiegano i lavoratori nelle seguenti fattispecie : 

1.       stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 (senza limiti di scadenza temporale);

2.       assunti per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il 31 dicembre 2011 (anche se rinnovati successivamente tale data, purché la definizione di attività stagionali trovi riscontro in accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011), limitatamente ai periodi contributivi maturati nel triennio 2013-2015, nonché a partire dal 1° gennaio 2020 (per i lavoratori assunti dalla medesima data);

3.       a partire dal 1° gennaio 2020, se assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;

4.       Nel settore del Turismo e dei Pubblici Esercizi, per la sola esecuzione di servizi di durata non superiore a tre giorni nei casi individuati dai contratti collettivi ;

5.       assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori;

6.       fornitura di lavoro portuale temporaneo ;

7.       dipendenti PA;

Fonte: INPS