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INPS - Mess. n. 3884 del 6.11.2023 : Fringe benefit - istruzioni per le operazioni di conguaglio


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Con il mess. n. 3884 del 6.11.2023 , l' INPS riepiloga la disciplina normativa in materia di fringe benefit con istruzioni operative in merito alle operazioni di conguaglio. 

La disciplina del trattamento contributivo e fiscale dei fringe benefit ha subito nel corso degli ultimi due anni diverse modifiche in deroga al principio di unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale. 

Welfare aziendale e DL Lavoro - L' ultimo intervento in ordine di tempo è quello messo in atto con il D.L. n. 48/2023. Il Decreto è intervenuto con disposizioni in ambito di welfare aziendale fissando un nuovo limite massimo di esenzione per i fringe benefit e ampliando le tipologie di benefici concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

L'articolo 40 del citato decreto, dispone, limitatamente al periodo d'imposta 2023, l’elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.  

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, si applica l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro, e dall’altro, la stessa può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro. Sono quindi esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente. 

Fringe benefit e bonus carburante – L’ INPS ricorda che, in deroga al principio di unificazione dell’imponibile fiscale previdenziale, rileva esclusivamente ai fini fiscali e non ai fini contributivi l’agevolazione relativa alla misura del cosiddetto bonus carburante (prevista all’art. 1, c. 1, del D.L. n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 23/223), secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo. 

Per gestire gli importi eccedenti le soglie, l’ Istituto ricorda che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o, risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. 

Operazioni di conguaglio : le istruzioni - Nel caso in cui il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. 

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità: 

  1. porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti;
  2. provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. 

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. 

Fonte: INPS