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INPS - Mess. n. 3618 del 17.10.2023 : Agevolazioni per Apprendistato di I° Liv. - chiarimenti in merito al regime contributivo


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Con il mess. n. 3618 del 17.10.2023 l' INPS riepiloga il regime contributivo applicabile alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove.

La Legge di bilancio 2022 ha disposto per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ( apprendistato di primo livello ), stipulati nel 2022 da datori di lavoro con organici pari o inferiori a nove dipendenti, uno sgravio contributivo totale con riferimento alla contribuzione dovuta nei primi tre anni di contratto, fermo restando l'aliquota al 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al terzo. 

La citata disposizione non è stata rinnovata per l' anno 2023 e , dunque, non troverà applicazione ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023. Da qui l'esigenza di nuove istruzioni per una corretta compilazione delle denunce contributive. 

In base al regime ordinario (art. 1, c. 773, quinto periodo, della L 27 dicembre 2006, n. 296), gli oneri a carico del datore di lavoro che occupa un numero di addetti pari o inferiore a 9 sono :

  • 1,50% per il primo anno; 
  • 3% per il secondo anno ;
  • 5% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo ( art. 31, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2015 ) in luogo del 10 % originariamente previsto ; 

Inoltre per l’intera durata del contratto è previsto : 

  • il non assoggettamento al ticket di licenziamento ;
  • l'esonero dal versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI ;
  • l'esonero dal contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ;

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 47, comma 7, del D.lgs. n. 81/2015). 

Fonte: INPS