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INPS - Mess. n. 3575 del 12.10.2023 : DL Lavoro - CIG in deroga e versamento del contributo addizionale


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Con il mess. n. 3575 del 12.10.2023 , l'INPS precisa le modalità di versamento del contributo addizionale a cui sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in deroga previste dal DL Lavoro (art. 30 del D.L. n. 48/2023 ). 

L'articolo 30 del DL Lavoro ha previsto un periodo di cassa integrazione salariale straordinaria in deroga fino al 31 dicembre 2023, in continuità con tutele già autorizzate per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione . 

Possono essere autorizzate ad accedervi, con apposito decreto del Ministero del lavoro, le aziende, anche in stato di liquidazione, che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro. 

L’erogazione della nuova misura di integrazione salariale avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori interessati. 

Sussistendo l'obbligo del versamento del contributo addizionale  per tutte le tipologie di cassa integrazione, il predetto contributo deve essere versato anche dai datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali ex art. 30 del D.L. n. 48/2023. 

Il contributo addizionale deve essere calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) con l'applicazione di un aliquota variabile in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile. 

I datori di lavoro interessati per tale adempimento devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129 del 6.10.2015 al quale viene fatto espresso rinvio e che aveva illustrato la nuova procedura RACE.