A seguito delle modifiche apportate dal DL PNRR-bis, con la circ. n. 150 del 16.12.2025 , l’ INPS ha aggiornato le proprie istruzioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.
A quasi un anno di distanza dalle modifiche apportate con il DL 2 marzo 2024, n. 19, l’ INPS introduce il ravvedimento operoso per le agevolazioni di natura contributiva e normativa. Il datore di lavoro, che dopo aver usufruito dei benefici, compie violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale o sicurezza sul lavoro potrà regolarizzare la propria posizione nei termini e con le modalità indicate nei verbali di accertamento senza perdere le agevolazioni ricevute.
Con l’ulteriore previsione di misure di mitigazione del recupero dei benefici, il rinnovato quadro sanzionatorio intende incrementare la convenienza per le imprese ad operare in contesti di regolarità non solo formale ma sostanziale.
Il quadro normativo - L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è intervenuto sull’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificando il comma 1175. La norma ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La normativa è stata integrata anche dall’ aggiunta del comma 1175-bis che disciplina gli effetti della successiva regolarizzazione. Viene introdotto un regime di mitigazione del recupero dei benefici sia nelle ipotesi in cui le violazioni di cui al citato comma 1175 del medesimo articolo rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione.
DURC e recupero delle agevolazioni - La circolare ribadisce che la fruizione delle agevolazioni resta subordinata al possesso del DURC, al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, incluse quelle afferenti alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tuttavia l’ INPS rammenta che, come specificato dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( circ. n. 3 del 18.07.2017 ), mentre l’esito negativo della regolarità contributiva determina il recupero dei benefici sull’intera compagine aziendale per l’intero periodo in cui persiste l’ irregolarità, nel caso di violazioni che riguardano o obblighi di legge o specifiche condizioni poste dal Legislatore in relazione ad un determinato beneficio, nonché le disposizioni derivanti da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative, il recupero dei benefici fruiti riguarda solo i lavoratori per i quai è stata accertata la violazione.
In relazione agli effetti riconducibili alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ INPS prende atto che non risulta ancora adottato il Decreto attuativo previsto dal nuovo arti. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006. Resta pertanto necessario il riferimento alle fattispecie riportate all’ Allegato A del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e l’ autocertificazione all’ Ispettorato da parte dei datori di lavoro con cui viene attestata la non commissione delle violazioni che, ai sensi dell’articolo 8 del D.I. 30 gennaio 2015, sono ostative al rilascio del DURC.
La regolarizzazione - In presenza di violazioni regolarizzabili, come omissioni e evasioni contributive o violazioni in materia di lavoro, il diritto ai benefici è fatto salvo qualora il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione integrale degli obblighi contributivi e assicurativi entro i termini assegnati dagli organi di vigilanza. La circolare chiarisce che, nelle ipotesi di situazione debitoria rilevata d’ufficio o a seguito di accessi ispettive, la nuova lett. b-bis) introdotta all’art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000, prevede che il pagamento dei contributi in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, o in modalità rateale con pagamenti regolari e domanda presentata entro il medesimo termine, determina il dimezzamento delle sanzioni civili.
In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione per loro natura o per espressa previsione normativa, il recupero dei benefici, che incide sull’ intera compagine, è pari al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. Anche in questo caso, la disposizione mira a razionalizzare il regime sanzionatorio, attraverso la garanzia di sanzioni commisurate alla gravità dell’illecito senza che inadempimenti di lieve entità determinino la decadenza integrale dai benefici.
WST Law & Tax
