L’INAIL ha recentemente fornito chiarimenti, tramite una Nota alle proprie strutture centrali e territoriali, circa gli effetti della "riammissione" alla procedura della "Rottamazione-quater" introdotta dall'art. 3-bis del DL n. 202/2024 (Milleproroghe) con particolare riferimento ai riflessi della definizione agevolata ai fini del rilascio del Documento di regolarità contributiva ( DURC ).
I commi 1 e 2 dell’art. 3-bis, del DL n. 202/2024, inseriti nel corso dell’ iter parlamentare di conversione del provvedimento, riaprono i termini per l’adesione rottamazione-quater ( articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 ) entro il 30 aprile 2025. L’adesione è aperta per una specifica categoria di contribuenti ossia coloro che avevano già aderito alla data del 31 dicembre 2024, ma che sono decaduti per non aver ottemperato regolarmente ai pagamenti delle rate. Il pagamento delle somme dovute, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà effettuato alternativamente in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 o nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 ( sul punto : Il Milleproroghe riammette la Rottamazione-quater. ) .
La possibilità di aderire nuovamente alla rottamazione-quater rappresenta un’opportunità importante per i contribuenti che hanno debiti con l’Agente della Riscossione, permettendo loro di regolarizzare la propria posizione senza dover corrispondere sanzioni e interessi di mora.
Oltre agli aspetti economici, la riammissione alla rottamazione comporta anche alcune conseguenze rilevanti sul piano delle procedure esecutive di recupero forzoso, come i pignoramenti e cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) nonché sulla certificazione di regolarità contributiva.
Con il richiamo alle disposizioni dell’art. 1, c. 240, della Legge 197/2022, e l'applicazione dell'articolo 54 del Decreto Legge 50/2017, la richiesta di adesione alla rottamazione-quater consente di ottenere un DURC regolare con la sola presentazione dell’istanza di adesione, a patto che il contribuente rispetti i pagamenti previsti dal piano di dilazione. Tuttavia, il possesso del DURC si rivela “ precario “ in quanto la regolarità è di fatto subordinata al pagamento in unica soluzione o in forma rateale delle somme dovute.
L'INAIL, richiamando la circ. n. 18 del 28.04.2017, sottolinea che le tempistiche di pagamento saranno oggetto di specifico monitoraggio e, se un debitore non rispetta le scadenze con un massimo di 5 giorni di tolleranza, il DURC non verrà più rilasciato e quelli già rilasciati saranno annullati con la motivazione "Revoca definizione agevolata".
Viste le possibili conseguenze negative rilevanti ai fini della partecipazione a gare pubbliche, e dell’accesso alle agevolazioni contributive, è richiesto ai contribuenti già decaduti, che intendono aderire nuovamente entro il 30 aprile, il rispetto rigoroso degli obblighi di pagamento altrimenti con la perdita retroattiva della regolarità, oltre a riprendere la riscossione coattiva di quanto dovuto, verranno persi anche benefici concessi ( sul punto : DURC e agevolazioni le novità del DL PNRR-bis ).