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DURC e agevolazioni le novità del DL PNRR-bis nell’analisi dei Consulenti del Lavoro


Il Documento Unica di Regolarità Contributiva ( DURC ) ha un ruolo fondamentale nei rapporti economici tra aziende e enti sia pubblici che privati.

Il rilascio delle stesso è indispensabile al fine della partecipazione agli appalti, per usufruire dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti , nonché per godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Il Durc resta un documento centrale anche nel contrasto al lavoro sommerso e quale strumento volto a favorire la leale concorrenza tra le imprese, evitando distorsioni nel mercato legate a fenomeni di evasione o elusione contributiva.

Al possesso del Durc è subordinata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale come previsto dall’ art. 1, commi 1175 e 1175-bis, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. I due commi, il primo modificato e il secondo inserito ex novo dal Decreto PNRR-bis ( DL 19/2024 ), sono oggetto di approfondimento nella circolare n. 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in cui vengono analizzate le novità in materia di Durc e pre – requisiti per la fruizione di benefici normativi e contributivi.

Per effetto delle modifiche all’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, la sicurezza sul lavoro diventa requisito imprescindibile per l'accesso ai benefici. La novità più importante introdotta dall’articolo 29 del citato decreto legge è costituita dalla novella di cui al nuovo comma 1175 bis. La nuova disposizione prevede che, nel caso di violazioni accertate ma sanabili, il beneficio contributivo e normativo non venga revocato se sanato nei tempi e con le modalità previste da normativa e dagli organi di vigilanza. La regolarizzazione costituisce pertanto ottemperanza alla disposizione adottata ed estingue così il procedimento in ordine alla violazione accertata.

In relazione, invece, alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, viene introdotto un principio di proporzionalità. Il recupero del beneficio erogato non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. Ne deriva che gli organismi di vigilanza, prima di procedere con la revoca e recupero delle agevolazioni dovranno preliminarmente procedere con la verifica se l’ importo risulti superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto della verbalizzazione.

La Fondazione sottolinea come il contenuto della novella normativa del comma 1175-bis abbia dato seguito a un principio di diritto già declinato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro nel quale si era sostenuto che «che il diritto a usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del Documento medesimo, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell’azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore che, per legge, è portatore di specifiche agevolazioni. Ciò detto, il DURC deve essere interpretato quale autorizzazione al beneficio contributivo, ma il mancato rilascio non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio». [ Principio 1/2018 -  DURC e godimento dei benefici normativi-contributivi ].