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DURC di congruità : Presidio di legalità anche con appalti a cascata, nuove indicazioni ANAC.


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Il DURC di congruità rappresenta uno dei pilastri della strategia  per il contrasto al lavoro irregolare e al cosiddetto dumping salariale. A differenza del DURC ordinario, che attesta la regolarità contributiva globale dell’impresa, la verifica di congruità si focalizza esclusivamente sull’incidenza del costo della manodopera impiegata nella specifica commessa, garantendo che le risorse umane utilizzate siano proporzionate all'entità dell'opera realizzata.

Qualora si verifichi uno scostamento rispetto agli indici minimi fissati dalle parti sociali, l’impresa è chiamata a giustificare o sanare l’anomalia, pena l’iscrizione della stessa nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Tale registrazione rappresenta un passaggio critico, in quanto l’esito negativo della congruità non solo impedisce il rilascio del documento, ma attiva contestualmente segnalazioni automatiche agli organi di vigilanza territoriale.

Sotto il profilo procedurale, l’impresa che non rispetta le percentuali richieste riceve un primo invito alla regolarizzazione, con un termine di quindici giorni per normalizzare la propria posizione. Una volta decorso inutilmente tale termine senza che lo scostamento sia stato adeguatamente giustificato, l’irregolarità diviene definitiva. In questo scenario, la stazione appaltante è tenuta a esercitare il potere sostitutivo previsto dall’articolo 113 del Codice degli Appalti, trattenendo dal corrispettivo dovuto all'appaltatore una somma pari al debito contributivo emerso per provvederne al versamento diretto agli enti preposti.

Recentemente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta in merito per correggere alcune prassi applicative difformi, nate dalla crescente diffusione delle catene di appalto. In diverse amministrazioni si era infatti consolidata l’abitudine di omettere il controllo di congruità sull'appaltatore principale qualora fosse attivo il pagamento diretto ai subappaltatori, limitando erroneamente la verifica solo a questi ultimi.

L’ANAC ha dunque delineato con chiarezza i confini operativi delle verifiche, ribadendo che il controllo della manodopera non deve essere considerato un mero adempimento burocratico, bensì un presupposto vincolante per l’erogazione delle somme residue. Il recente comunicato dell'Autorità ha inoltre specificato che la verifica deve avvenire al momento della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori precedente al saldo finale. Per quanto riguarda le modalità di richiesta, la normativa stabilisce che l’attestazione possa essere sollecitata esclusivamente dal committente o dall’impresa affidataria. Anche nelle ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore regolate dall’articolo 119, comma 11, del Decreto Legislativo n. 36/2023, resta in capo all’impresa principale l’obbligo di attivare il cantiere sul portale e richiedere la congruità.

Questa precisazione risulta particolarmente rilevante poiché, attualmente, le stazioni appaltanti non dispongono di un accesso che consenta loro di effettuare autonomamente la verifica. Spetta quindi all’impresa appaltatrice ottenere l’attestato e trasmetterlo all’amministrazione, la quale dovrà poi validarne l’autenticità tramite il portale "Edilconnect" delle Casse Edili inserendo i codici identificativi presenti sul documento.

In ultima analisi, le indicazioni dell’ANAC confermano che la regolarità della manodopera è un pilastro essenziale della legalità contrattuale. Le imprese coinvolte in appalti pubblici o in lavori privati di importo superiore a 500.000 euro devono pertanto considerare la pianificazione dei costi del personale come un elemento strategico della gestione di commessa. L'inosservanza di tali parametri, infatti, non comporta solo sanzioni amministrative, ma determina il blocco della liquidità al termine dell'opera, compromettendo potenzialmente la stabilità finanziaria dell'intera azienda affidataria.

WST Tax & LAW