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TAR Lazio: decontribuzione sud, il problema della sede dell’agenzia di somministrazione


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Con il decreto del 14.03.2021, il TAR Lazio sospende temporaneamente i provvedimenti con cui l’INPS afferma che la fruizione del c.d. bonus “Decontribuzione Sud” non spetta nell’ipotesi in cui il lavoratore somministrato sia assunto da un’agenzia con sede operativa o legale fuori dalle regioni in cui si applica l’agevolazione.

Il fatto affrontato

Una agenzia di somministrazione ricorre giudizialmente al fine di richiedere l’annullamento - previa sospensione dell'efficacia - del Messaggio INPS n. 72 del 11.01.2021, della Circolare INPS n. 33 del 22.02.2021 e della Circolare INPS n. 122 del 22.10.2020, nelle parti in cui escludono il riconoscimento del beneficio c.d. “Decontribuzione Sud” (ex art. 27, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020) alle agenzie che, pur avendo sede legale o unità operativa al di fuori delle c.d. “aree svantaggiate”, somministrano lavoratori agli utilizzatori del Mezzogiorno.

Il decreto

Il TAR Lazio sospende, in via cautelare, l’operatività del messaggio e delle circolari sovra citate, nelle parti in cui – riferendosi alla somministrazione – hanno precisato che, quale sede di lavoro, rileva l’agenzia che assume il lavoratore, con conseguente diritto alla fruizione dello sgravio solo per i prestatori formalmente incardinati presso un’agenzia situata in una regione ricompresa tra quelle svantaggiate e non anche per i dipendenti, assunti altrove, e poi viene inviato in missione nel Sud Italia.

A cura di Fieldfisher