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INL – Nota n. 606/2021 : Tracciabilità retribuzioni – escluso il cumulo giuridico delle sanzioni


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Con nota n. 606/2021 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronuncia in merito alla possibilità di applicare l’Istituto del cumulo giuridico ex art. 8 della L. n. 689/1981 al regime sanzionatorio previsto all’ art. 1, c. 913, della L. n. 205/2017 ( Legge di bilancio 2018 ) nei casi di corresponsione della retribuzione con strumenti non tracciabili come i contanti. 

In particolare, l’ art. 8, comma 1, estende alle sanzioni ammnistrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale. Se a fronte della stessa azione o omissione vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice ( concorso omogeneo ) o norme diverse ( concorso eterogeneo ), l’autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo. Il secondo comma dell'articolo 8 prevede che alla stessa sanzione prevista dal comma 1 - ovvero la sanzione per la violazione più grave, aumentata sino al triplo - soggiace anche chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. 

Tale disciplina, ribadisce l’ Ispettorato, non è applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte proprio come nel caso delle violazioni dell’ obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni, in cui non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni poste in essere per più mensilità, indipendentemente dal riferimento alla pluralità dei destinatari dei pagamenti. Per quanto concerne il comma 2, viene rilevato che, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l’illecito in questione si perfeziona a prescindere da violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria. 

Non può ritenersi applicabile, in via analogica, neanche la normativa dettata dall’art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché l’art. 8 della L. n. 689/1981 prevede, come detto, espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi. 

In merito alle modalità operative di contestazione dell’illecito di cui all’art. 1, c. 913 della Legge di Bilancio 2018 per violazione dell’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni l’ INL era già intervenuta in tre distinte occasioni con la nota n. 4538/2018 ; nota n. 5828/2018 e la nota n. 9294/2018.

Fonte: INL - Nota n. 606/2021