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INL – Nota n. 163 del 17.05.2018: Deposito dell’accordo di conciliazione sindacale – Requisiti per la validità.


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Con nota prot. n. 163 del 17.05.2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in merito alla procedura di deposito degli accordi di conciliazione sindacale sottoscritti ai sensi dell’art. 411 c.p.c. o dell’art. 412 ter c.p.c.. In particolare vengono richiamati i requisiti necessari per un valido deposito dell’accordo.

Il presupposto fondamentale della conciliazione sindacale è la circostanza che l’accordo sia raggiunto con l’effettiva assistenza del lavoratore da parte dell’organizzazione sindacale. L’ulteriore requisito richiesto espressamente dalla legge, ovvero, l’autenticità del verbale di conciliazione, accertata dal direttore dell’Ispettorato o da un suo delegato, consente il deposito del verbale medesimo presso la cancelleria del tribunale e, per ciò stesso, la possibilità di ottenere, su istanza della parte interessata, il decreto di esecutività.

L’INL ricorda che, solo con riferimento alla procedura di conciliazione prevista dai contratti collettivi (art. 412 ter c.p.c.), risulterà necessaria la verifica dell’effettiva sottoscrizione da parte dell’associazione sindacale del contratto collettivo di categoria nonché la verifica del grado di rappresentatività del soggetto sindacale attestata attraverso l’apposizione sul verbale di un’espressa dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al requisito di cui all’art. 412 c.p.c.

Da ultimo l’Ispettorato evidenzia che la disamina in esame, relativa ai requisiti richiesti dalle disposizioni di procedura civile per la conciliazione sindacale, non va posta in correlazione con la diversa tematica della verifica dei requisiti delle organizzazioni sindacali richiesti dalla normativa per l’applicazione di determinati istituti, riferendosi al requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi delle organizzazioni firmatarie, espressamente richiesto dall’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015 ed esposto nella circolare INL n. 3 del 25.01.2018

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro