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INL - Nota n. 1037/2020 : Appalti labour intensive – Esclusa la competenza dell’Ispettorato per le ritenute fiscali


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Con nota n. 1037/2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) interviene in materia di accertamenti riguardo eventuali illeciti posti a carico del committente negli appalti cd. “ labour intensive “. 

Gli obblighi di controllo del committente sono diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie degli appalti. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente la competenza dell’ Ispettorato.  

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L’art. 4 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel corpo del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive” per quanto riguarda le ritenute fiscali.  

In particolare, la disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (…), trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute (…) è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”. 

La disposizione prevede inoltre, in caso di violazione dei predetti obblighi, una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa”. 

Inoltre, la violazione degli obblighi previsti in capo al committente è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

Fonte: INL – Nota n. 1037/2020