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Politiche attive del lavoro: Livelli essenziali delle prestazioni (cd. LEP) e obiettivi triennali ed annuali


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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto dell'11 gennaio 2018, n. 4 (pubblicato sul sito dell'ANPAL il 27.3.2018), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21/12/2017, ha approvato le linee di indirizzo triennali (2018-2020) dell'azione in materia di politiche attive del lavoro, dirette ad implementare la riforma dei servizi per il lavoro contenuta nel d.lgs. 14.9.2015, n. 150. Oltre alle linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive, il Ministero del Lavoro ha definito anche gli obiettivi annuali (2018) dell'azione in materia di politiche attive del lavoro.

Gli obiettivi triennali (2018-2020)

Nell'ottica delle riduzione della durata media della disoccupazione (con particolare riferimento alla disoccupazione di lunga durata ed alla disoccupazione femminile), del miglioramento dei tempi e della qualità delle politiche erogate, dell'aumento della quota di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, il D.M. n. 4/2018 prevede, tra gli altri, quali obiettivi prioritari dell'azione in materia di politiche attive del lavoro i seguenti:

  • la piena implementazione del sistema informativo unitario (ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 150/2015), con particolare riguardo alla gestione unitaria della scheda anagrafica e professionale e delle comunicazioni obbligatorie, nonché del fascicolo elettronico del lavoratore e del sistema informativo della formazione professionale;
  • il potenziamento degli strumenti, anche informativi, per l'erogazione dei servizi agli utenti, nonché il potenziamento degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese ed ai lavoratori autonomi;
  • attuazione dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche passive e politiche attive del lavoro;
  • il rafforzamento degli strumenti finalizzati all'incremento dell'occupazione giovanile, con particolare riguardo alla facilitazione delle transizioni tra il sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro;
  • il rafforzamento delle capacità d'intervento del sistema in relazione ai processi di trasformazione dei processi produttivi, in funzione di accompagnamento delle strategie di sviluppo con interventi di riqualificazione ed orientamento dei lavoratori coinvolti. 

Gli obiettivi dell'anno 2018

Per l'anno 2018 il Ministero del Lavoro ha previsto, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

  • erogazione dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 150/2015 a tutti i destinatari aventi diritto (previa verifica e chiusura entro il 2017 della fase di sperimentazione);
  • definizione dei termini e delle modalità attuative in relazione all'applicazione del principio di sussidiarietà; 
  • attuazione specifica ed uniforme dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche passive e politiche attive del lavoro;
  • avvio di una strategia di contrasto alla disoccupazione di lunga durata che comporti la definizione, tra il tredicesimo ed il diciottesimo mese di disoccupazione, di un “accordo di inserimento lavorativo” comportante almeno un'offerta di servizio individuale volta a trovare lavoro;
  • definizione dei criteri di accreditamento dei servizi per il lavoro (in attuazione dell'art. 12, del d.lgs. n. 150/2015). 

I livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale (cd. LEP)

Il D.M. n. 4/2018 specifica i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale (ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 150/2015 rivolte alle persone in cerca di lavoro ed alle imprese (facendo riferimento alla nozione europea di impresa che comprende anche l'attività dei professionisti). Le prestazioni rivolte alle persone in cerca di lavoro sono le seguenti:

1) accoglienza e prima informazione (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 150/2015);
2) dichiarazione di immediata disponibilità (did), profilazione ed aggiornamento della scheda anagrafica professionale (artt. 20 e 21, comma 2, d.lgs. n. 150/2015) ;
3) orientamento di base (artt. 20, 21, comma 2, 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2015);
4) patto di servizio personalizzato (artt. 20, 21, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);
5) orientamento specialistico (art. 18, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 150/2015);
6) supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, comprendente: accompagnamento al lavoro, attivazione del tirocinio ed incontro domanda ed offerta di lavoro (art. 18, comma 1, lett. b), f) e g), d.lgs. n. 150/2015);
7) assegno di ricollocazione (art. 18, comma 1, lett. f) ed art. 23, d.lgs. n. 150/2015);
8) avviamento a formazione (art. 18, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2015);
9) gestione di incentivi alla mobilità territoriale (art. 18, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2015);
10) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti (art. 18, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150/2015);
11) predisposizione di graduatorie per avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione (art. 16, legge n. 56/1987);
12) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile (art. 18, comma 1, lett. m), ed art. 26, d.lgs. n. 150/2015);
13) collocamento mirato (legge n. 68/1999 e s.m.i.);
14) presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità (art. 1, comma 386 della legge n. 208/2015; D.M. 26.5.2016; d.lgs. 15.9.2017, n. 147);
15) supporto all'autoimpiego (art. 18, comma 1, lett. d), e), h), d.lgs. n. 150/2015; legge 22.5.2017, n. 81).

Le prestazioni rivolte alle imprese comprendono:

1) accoglienza ed informazione;
2) incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
3) attivazione dei tirocini;
4) collocamento mirato.

Il ruolo spettante ai Centri per l'impiego

Infine, il Decreto Ministeriale definisce i compiti dei Centri per l'Impiego. L'art. 4, del D.M. n. 4/2018, rubricato “tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti, stabilisce infatti che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ovvero di quindici giorni nel caso di percettori di prestazioni a sostegno del reddito (ad es. NASPI), entro i quali i lavoratori avrebbero dovuto prendere contatto con i Centri per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato (ai sensi rispettivamente degli artt. 20, c. 1 e 21, c. 2, d.lgs. n. 150/2015), il Centro per l'Impiego convoca il disoccupato entro il novantesimo giorno di disoccupazione. Il datore di lavoro, entro centoventi giorni dall'inizio della procedura per il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, è tenuto a comunicare al Centro per l'Impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, i nominativi dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i quali è prevista una riduzione di orario superiore al 50% dell'orario di lavoro (calcolato in un periodo di 12 mesi). Il Centro per l'Impiego competente provvede a convocare i lavoratori, in orario compatibile con la prestazione lavorativa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull’argomento leggi anche: Politiche attive per i cassintegrati – legge di bilancio 2018

 

A cura di Fagnoni Scilla, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni industriali - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.