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Min. Lavoro – Decreto n. 327/2022 : Disparità uomo donna – Individuati i settori in cui è applicabile l’ esonero contributivo


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Con il decreto n. 327 del 16 novembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua per l'anno 2023, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna ( nel 2021 9,5% ). 

L'individuazione dei settori e delle professioni è funzionale all'applicazione del riconoscimento dell'incentivo introdotto dalla legge 92/2012 (riforma Fornero) per le assunzioni a termine e/o a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati. 

Solo per menzionarne alcuni, le tabelle allegate indicano tra i settori maggiormente caratterizzate da un tasso di disparità:

  • agricoltura ( 48% ) ;
  • costruzioni - industria ( 82 % ) ;
  • informazione e comunicazione ( 37% ) per i servizi

Per quanto riguarda le professioni fa riflettere che il tasso di disparità raggiunga il 55,6% per professioni apicali come imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende mentre non meraviglia che nelle forze armate la disparità raggiunga il 96,5%.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di rapporti a part-time e/o per l'assunzione a scopo di somministrazione di lavoro. Destinatari sono tutti i datori di lavoro, imprese e professionisti, incluse le cooperative di lavoro. 

Misura dell'incentivo - È uno sgravio del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro sulla nuova assunzione, per la durata di: 

  1. - 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  2. - 12 mesi in caso di assunzione a termine (nella durata sono incluse le eventuali proroghe);
  3. - 18 mesi in tutto, tra primo e secondo rapporto di lavoro, in caso di trasformazione a tempo indeterminato della precedente assunzione a termine .

I soggetti agevolati - Lo sgravio contributivo spetta esclusivamente sulle assunzioni riguardanti i seguenti soggetti:

  1. uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
  2. donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  3. donne di ogni età con professione o di un settore caratterizzati da disparità occupazionale e di genere e prive d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  4. donne di ogni età, ovunque residenti, prive d'impiego regolarmente retribuito da 24 mesi.

Fonte: Min. Lavoro