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Servizi per il lavoro: criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento


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Con D.M. 11 gennaio 2018 il Ministero del lavoro (G.U. n. 91 del 19 aprile 2018) ha provveduto ad approvare i "criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro", in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, del d.lgs. n. 150/2015.

Il primo comma dell'art.12, d.lgs. n. 150/2015, ha demandato infatti ad un decreto del Ministero del lavoro, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri secondo i quali le Regioni (e P.A.) stabiliscono, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 276/2003, i propri regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro.

In verità il citato articolo 12 fissa già i principi generali in base a cui le Regioni definiscono i propri regimi di accreditamento:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) definizione dei requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa e di esperienza professionale degli operatori;
c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche attive (art. 13), nonché invio all'Anpal di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

Il d..m. 11 gennaio 2018 è stato adottato dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni in data 21.12.2017, intesa che testimonia la volontà degli attori istituzionali di valorizzare la cooperazione tra servizi pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro, anche al fine di rafforzare le capacità di incontro domanda e offerta di lavoro. L'obiettivo è di "standardizzare" i livelli di qualità nell'erogazione dei servizi ed esso è perseguito attraverso la previsione di requisiti minimi restrittivi per l'ottenimento dell'accreditamento. Il D.M. 11 gennaio 2018 pone quindi le premesse per giungere all’omogeneità a livello nazionale dei criteri di accreditamento dei servizi per il lavoro e ad una semplificazione delle regole.

Il decreto ministeriale in commento va letto in connessione con la delibera Anpal n. 7/2016 avente ad oggetto "accreditamento nazionale dei servizi per il lavoro ed albo nazionale dei soggetti accreditati" in attuazione dell'art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. 14.9.2015, n. 150.

Il comma 2, dell'art. 12, d.lgs. n. 150/2015, dispone che qualora ne facciano richiesta all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) le agenzie per il lavoro (di cui alla lett. a) e c) dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003) autorizzate alla somministrazione (cd. generaliste) ed alla intermediazione di lavoro possono essere accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

Il terzo comma dell'art. 12, d.lgs. n. 150/2015, stabilisce che l'Anpal istituisca l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro in cui sono iscritte le agenzie per il lavoro accreditate dall'Anpal e le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

L'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro è articolato su tre sezioni:

- soggetti accreditati a livello nazionale: sono iscritte le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di intermediazione che facciano richiesta di accreditamento nazionale dei servizi per il lavoro (ai sensi art. 12, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2015); rientra anche la Fondazione dei consulenti del lavoro, mentre sono esclusi gli altri soggetti sottoposti ai regimi particolari di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. Si tratta dell'accreditamento nazionale, mediante procedura telematica;
- soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e P.A. secondo i rispettivi sistemi (ai sensi art. 12, c. 1, d.lgs. n. 150/2015);
- agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano ancora istituito un proprio regime di accreditamento (art. 12, c. 3, d.lgs. n. 150/2015); si tratta di agenzie iscritte ad almeno una delle sezioni dell'albo informatico tenuto dall’Anpal.

Con riferimento alla seconda sezione dell'Albo nazionale dei soggetti accreditati, le Regioni e P.A. comunicano all'Anpal gli elenchi dei soggetti in possesso di accreditamento regionale. Come anticipato, i regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro adottati da Anpal e da Regioni e P.A. sono finalizzati a garantire servizi di qualità agli utenti.

2.I punti cardine del D.M.

Definizione di “Accreditamento”

L'art. 2, del D.M. 11 gennaio 2018, definisce l'accreditamento come la procedura mediante cui Anpal, Regioni e P.A. riconoscono ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità ad erogare servizi per il lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro domanda ed offerta di lavoro.

I regimi di accreditamento definiti da Regioni e P.A. individuano:

- requisiti generali di ammissibilità;
- requisiti giuridici-finanziari;
- requisiti strutturali e professionali degli operatori nel rispetto delle disposizioni del d.m. 11 gennaio 2018. 

Le Regioni e P.A. nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento devono porre in essere le attività di controllo collegate.

Come già anticipato, i soggetti accreditati vengono iscritti a cura delle Regioni e P.A. nell'albo nazionale dei soggetti accreditati tenuto dall'Anpal.

Requisiti generali di ammissibilità (art. 4)

I requisiti generali di ammissibilità comprendono:

- l’adozione, da parte del richiedente, di un codice etico;
- il possesso, al momento della presentazione della domanda, di un proprio sito internet e di una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con la PA.

Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario (art. 5)

Tali requisiti sono finalizzati ad assicurare l’affidabilità dell’operatore e la trasparenza della sua attività, e comprendono:

– il possesso di un capitale sociale minimo versato ovvero della dichiarazione di un istituto di credito, a seconda della forma giuridica del soggetto richiedente, a garanzia della solidità economica di quest’ultimo; – la previsione nello Statuto dell’attività per cui si chiede l’accreditamento nell’ambito di quelle contemplate;
– l’assenza, in capo al soggetto richiedente e agli amministratori, di condanne penali per determinati reati o sanzioni amministrative; la regolarità rispetto agli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali ed alla normativa relativa al collocamento mirato disabili;
– la presenza di almeno una sede operativa sul territorio in cui si richiede l’accreditamento.

Requisiti di ammissibilità strutturali (art. 6) e procedura di accreditamento (art.9)

Questi requisiti devono essere posseduti anche da eventuali sedi temporanee accreditate e si riferiscono all’idoneità dei luoghi destinati all’attività, al fine di assicurarne un elevato livello qualitativo. Sono compresi:

- l’adeguatezza dei locali, la dotazione delle attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività, la garanzia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico, la presenza di due operatori per ogni sede operativa e di un responsabile, anche con funzioni di operatore, che deve essere indicato con adeguata informativa visibile all’interno del locale, insieme ad ulteriori informazioni (gli estremi del provvedimento di accreditamento e la tipologia dei servizi per il lavoro erogabili);
- la visibilità, all’esterno dei locali, dei seguenti elementi informativi: orario di apertura al pubblico ed indicazione dell’Amministrazione che ha rilasciato l’accreditamento, nonché l’orario di apertura al pubblico, il possesso della certificazione ISO relativa al processo di erogazione dei servizi.

In aggiunta, il decreto richiede la presenza di spazi adeguati per l’accoglienza, per i colloqui individuali, postazioni informatiche per la consultazione, da parte dell’utenza, di banche-dati finalizzata alla ricerca di opportunità di lavoro.

L'art.7 ammette che le Regioni possano discrezionalmente introdurre requisiti aggiuntivi, nell'ambito di un elenco di requisiti già indicati dallo stesso decreto ministeriale.

Raccordo tra i sistemi regionali di accreditamento ed il sistema di accreditamento nazionale

L’art. 8 prevede una disciplina specifica per le agenzie di somministrazione di lavoro cd. generaliste e per le agenzie autorizzate all’attività di intermediazione, che abbiano fatto richiesta di accreditamento su tutto il territorio nazionale all’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro. Il D.M. subordina la possibilità di operare alla disponibilità in ciascuna regione (in cui intendano svolgere attività soggetta ad accreditamento) di almeno una sede operativa con i requisiti strutturali di cui all'art. 6, fermo restando il rispetto dei requisiti dei locali richiesti dal D.M. 10/4/2018 per l'autorizzazione.

L'ANPAL verifica il rispetto dei requisiti strutturali in raccordo con l'Amministrazione regionale di riferimento.

E' prevista una procedura telematica di accreditamento per ANPAL e Regioni (art. 9).

I soggetti in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione ed all'orientamento possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora in possesso dei requisiti di cui al decreto in commento. E' prevista una procedura semplificata: autodichiarazione del possesso dei requisiti già dimostrati per l'ottenimento dell'accreditamento alla formazione e orientamento (art. 11).

I soggetti accreditati confermano il possesso dei requisiti ogni tre anni all'Amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento (art. 12).

L'accreditamento può essere sospeso dall'Amministrazione concedente in caso di difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste. Inoltre, l'accreditamento può essere revocato, con contestuale cancellazione dagli elenchi regionali e dall'albo nazionale dei soggetti accreditati in casi particolarmente gravi previsti all'art. 13, comma 6.

I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno l'obbligo di inviare alle Regioni ed all'ANPAL, pena la revoca dell'accreditamento, ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento da parte dell'ANPAL della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (oltre all'obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro).

Soggetti accreditati ad operare con assegno di ricollocazione

Tra le disposizioni transitorie e finali, al terzo comma dell'art. 15, viene disposto che decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, i soggetti accreditati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione (ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. n. 150/2015) devono possedere i requisiti di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2018 e garantire in ogni sede operativa un'unità di personale con almeno 2 anni di esperienza nel campo delle politiche attive del lavoro con funzioni di tutor del destinatario dell'assegno di ricollocazione. E' quindi concesso a tali operatori un lasso di tempo per adeguarsi alla disciplina in commento.

Recepimento da parte delle Regioni

Le Regioni sono tenute a recepire i contenuti del D.M. 11 gennaio 2018 nei prossimi 12 mesi, comunicando agli operatori già accreditati le misure di adeguamento. Resta ferma, fino al recepimento da parte delle Regioni (e delle Province autonome), l’operatività dei regimi di accreditamento vigenti a livello regionale.

Occorrerà monitorare nei prossimi 12 mesi le modalità di recepimento del decreto da parte delle Regioni, al fine di verificare se le stesse si limiteranno ad un mero adeguamento della normativa esistente, con un'integrazione dei requisiti mancanti o ad una sostituzione dei regimi finora vigenti e se si avvarranno della facoltà di introdurre condizioni più restrittive ai sensi dell'art. 7, del D.M. 11 gennaio 2018.

Infine, se il decreto in commento definisce la procedura per l'accreditamento ed i requisiti di ammissibilità, resta da capire se sussistano o meno spazi di ulteriore integrazione di tali contenuti ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 276/2003 (non abrogato per le parti che non si sovrappongono alla nuova normativa), con riferimento ad esempio alle forme di cooperazione tra operatori pubblici e privati.

Dottoressa Scilla Fagnoni - Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni industriali Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza