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Smart working in Agenzia delle Entrate Riscossione: accordo del 15.05.2019


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Il 15.05.2019 Agenzia delle Entrate Riscossione e le maggiori OO.SS. ( FABI ; FIRST – CISL ; FISAC – CGIL e UILCA hanno sottoscritto un accordo in materia di smart working , in conformità di quanto previsto dalla Legge n. 81/2017 così come integrata dalla Legge di Bilancio 2019.

Con l’accordo del 15.05.2019 le Parti convengono di introdurre, in via sperimentale e per la durata di 12 mesi dalla data di stipula del primo accordo individuale, lo strumento del lavoro agile all’interno dell’Ente. Uno strumento che si ritiene possa consentire il raggiungimento di obbiettivi apparentemente inconciliabili come l’aumento della produttività e il bilanciamento dei tempi di vita/lavoro, oltre a influire positivamente sull’ambiente lavorativo e sulla fiducia e responsabilizzazione della singola risorsa.

Destinatari - Il personale da adibire in via sperimentale e su esclusiva base volontaria a tale istituto, è individuato in numero massimo di 150 risorse, ripartite in n. 50 per gli uffici di Direzione Centrale e in n. 100 per la Rete rispettivamente. Sono espressamente esclusi i Dirigenti e dei Quadri direttivi con ruolo di Responsabile, degli addetti allo sportello, degli Ufficiali della Riscossione, dei Messi Notificatori, del personale addetto ai turni, del personale con anzianità di servizio inferiore a 3 anni nonché il personale indicato all’allegato 2.

Svolgimento della prestazione - La prestazione lavorativa in smart working viene resa, in linea di principio, in correlazione temporale con la fascia oraria giornaliera standard di 7 h e 30′, secondo l’articolazione individuale dell’orario di lavoro (es. intervallo, flessibilità ingresso/uscita, ecc.).

Nello svolgimento dell’attività lavorativa In smart working, il dipendente concorda con l’Ente il luogo dal quale prestare la propria attività all’esterno dei locali aziendali, purché – tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza – il medesimo luogo risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza.

Nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa In “smart working”, durante il proprio orario di lavoro, il dipendente dovrà essere regolarmente reperibile e dovrà comunicare tempestivamente al proprio Responsabile eventuali assenze, anche temporanea dalla postazione lavorativa, secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

Durata - L’accordo individuale potrà prevedere 1 giornata/settimana di prestazione lavorativa in smart working fino a un massimo di 5 giorni al mese non cumulabili tra loro.

Recesso - Entrambe le Parti, durante l’attività di smart working, potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. L’Ente e il lavoratore/lavoratrice potranno recedere dall’accordo previo preavviso di 10 giorni esclusivamente a fronte dei seguenti casi:

• assegnazione a mansioni diverse e/o che non possano essere svolte in modalità smart working;
• venir meno delle ragioni personali del lavoratore;
• trasferimento ad altra Unità Organizzativa: in tal caso il lavoratore potrà presentare una nuova istanza se l’attività/U.O. rientra fra quelle indicate nell’intesa 15/5/2019;
• mancato rispetto delle condizioni previste dall’accordo individuale;
• sopraggiunte obiettive ragioni organizzative e/o del lavoratore.

Fonte: Agenzia delle Entrate Riscossione