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Confapi – Accordo interconfederale sulla rappresentanza 2019


firma degli accordi sulla rappresentanza sindacale confapi
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In data 23.09.2019, Confapi con CGIL ; CISL e UIL hanno sottoscritto l’accordo interconfederale sulla rappresentanza apportando modifiche sostanziali al precedente accordo del 2016.

Ferme restando le regole contenute nell'Accordo Interconfederale del 26.7.2016, per quanto riguarda la  raccolta e elaborazione del dato elettorale, quest'ultimo sarà desunto dai verbali delle elezioni delle RSU pervenuti al Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Le operazioni di verifica ed elaborazione dovranno essere terminate entro il 31 gennaio ed entro la stessa data il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro comunica, tramite PEC, a tutte le organizzazioni sindacali interessate il risultato finale della raccolta del dato elettorale; trascorsi 10 giorni di calendario il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro invia i dati all'INPS per il tramite dell'apposito programma informatico.

Per quanto attiene alla raccolta del dato degli iscritti, le organizzazioni sindacali, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'lnps effettuano ogni opportuna verifica, entro e non oltre 30 giorni dall'invio del dato, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni datoriali territorialmente competenti. La raccolta del dato degli iscritti, per ogni anno, si deve intendere conclusa con l'invio dell'Uniemens relativo al mese di dicembre dello stesso anno.

Entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'Inps provvederà alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo secondo le modalità convenute nell'Accordo Interconfederale del 26/7/2016. Effettuata la ponderazione, entro la fine del mese di maggio, l'Inps comunica via pec il dato della rappresentanza relativo, rispettivamente, a ciascuna organizzazione sindacale firmataria o aderente all'Accordo Interconfederale del 26/7/2016.

Al fine di consentire una certificazione utile del dato relativo alla rappresentanza delle singole organizzazioni di categoria rispetto al contratto collettivo nazionale di pertinenza, il Comitato di gestione potrà procedere alla certificazione solo nel caso in cui il dato relativo agli iscritti sia stato raccolto con la partecipazione di un numero di imprese che risultano avere alla proprie dipendenze la metà dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero complessivo dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro viene determinato sulla base delle informazioni fornite dall'lnps, relativamente alla media annuale dei lavoratori risultante nell'anno antecedente.

Fonte: Confapi - Accordo sulla rappresentanza 2019