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CCNL Trasporto Aereo 2019 – parte generale


skyline con aereo
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In data 30.05.2019, Assaeroporti ; Assaereo ; Assohandlers … e le maggiori OO. SS. hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Trasporto Aereo 2019 parte generale. L’efficacia di tale pattuizione è subordinata alla definizione delle relative parti specifiche e delle disposizioni finali ancora in fase di stesura.

Le parti hanno attribuito un particolare significato agli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa che consentono articolate modalità di offerta del servizio, idonee a soddisfare le esigenze sempre più diversificate della clientela.

Tenuto conto delle profonde trasformazioni in atto nel trasporto aereo, il contratto a tempo determinato, nelle due forme del contratto a termine e del contratto di somministrazione a tempo determinato, rappresentano strumenti funzionali a quella flessibilità richiesta dal settore.

Le parti hanno così stabilito un limite alle assunzioni con contratto a termine pari al 20% medio annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Tale percentuale si alza al 30% se si considerano i contratti di somministrazione a termine.

Al fine di garantire maggiore flessibilità, sono esclusi dai predetti limiti le assunzioni effettuate:

• nella fase di avvio di nuove attività/servizi/rotte, riferita ad un periodo massimo di 18 mesi (incrementabile con accordo aziendale);
• gli assunti nei picchi di intensificazione di attività stagionale. La stagionalità è disciplinata dalle Parti specifiche. Dal 1° giugno 2019 le disposizioni sulla stagionalità stabilite dall'accordo 19 novembre 2018 si considerano decadute;
• gli assunti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, con possibilità di affiancamento di 2 mesi sia prima che dopo;
• gli assunti ex art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, nn. 4) e 99), Regolamento UE n. 651/2014.

Inoltre, nel caso di successione di contratti a termine anche di somministrazione, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dalle interruzioni, la durata massima complessiva è di 36 mesi.

Fonte: Filt CGIL