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CCNL case di cura personale non medico 2020


In data 10 giugno u.s., AIOP e ARIS, da una parte, e FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, dall’altra, hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione.

L’ipotesi di accordo è soggetta a ratifica da parte degli organi deliberanti delle sopra citate associazioni datoriali e sindacali, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 luglio 2020.

Sia per la parte normativa che per quella economica, il contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 e gli effetti dello stesso decorrono dal giorno successivo alla data di stipula. Oltre a livello nazionale di contrattazione collettiva, è previsto e valorizzata la contrattazione collettiva decentrata di carattere integrativo aziendale e di gruppo ed operante sulle materie e con le modalità indicate dal contratto nazionale.

L’informazione e il confronto sindacali interessano il livello nazionale e quelli regionali e aziendali. 

L’ipotesi accordo conferma le 36 ore settimanali di lavoro e le 11 ore di riposo consecutive giornaliere.

Vengono introdotto 14 minuti di consegna all’interno dell’orario di lavoro, che entreranno in vigore dal mese successivo momento in cui il ccnl sarà efficace.

Viene previsto un ruolo della contrattazione aziendale nell’assicurare, tramite la flessibilità in entrata e in uscita, una migliore conciliazione fra la vita lavorativa e familiare.

A proposito della banca ore, è affermato il principio che le ore accantonate sono ad esclusivo utilizzo del lavoratore.

Nuove previsioni sono dedicate all’istituto delle ferie, anche con riferimento alle ferie solidali.

Fra le novità, oltre a previsioni relative ad altri istituiti e alle tabelle retributive, rientrano le normative riguardanti i permessi per visite mediche ed esami; il fondo unico per la formazione; il comitato unico di garanzia che sostituisce il comitato paritetico sulle pari opportunità e il comitato paritetico per il contrasto al mobbing; l’organismo paritetico per la prevenzione e il contrasto alle aggressioni personali; l’indennità una tantum riparatoria del ritardo di sottoscrizione del ccnl 2016/2018 (1000 euro); la durata massima complessiva dei contratti a temine (36 mesi, ricorrendo determinate condizioni).