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ABI - CCNL Credito 2019 – 2022


stretta di mano
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In data 19.12.2019, ABI con FABI ; First – CISL ; Fisac – CGIL ; Uilca ; Unisin Falcri – Silcea - Sinfub hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL Credito 2019 – 2022. Il contratto riguarda il personale delle aree professionali e i quadri direttivi dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Salvo quanto previsto dalle singole norme, il contratto decorrerà dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2022. Sono molteplici le novità sia sotto il profilo sociale che normativo ed economico:

Aumenti retributivi: Con il CCNL Credito 2019 – 2022 è previsto un cospicuo aumento retributivo da 190 euro suddiviso in tre tranches. ( 1° gennaio 2020 - 80,00 euro; 1° gennaio 2021 - 70,00 euro; 1° dicembre 2022 - 40,00 euro );

Riequilibrio generazionale: E’ stato raggiunto l’obiettivo del riequilibrio generazionale, eliminando la diminuzione salariale del 10% applicata ai giovani neo assunti riconducibili al “livello retributivo di inserimento professionale” (ex art. 46);

Inquadramenti professionali: Il CCNL Credito 2019 - 2022 riduce i livelli da 13 a 9, attraverso l’accorpamento della prima area professionale e dei due livelli retributivi più bassi della seconda area professionale nel primo livello della seconda area ( art. 90 )

Fondo per l’occupazione: Il CCNL Credito 2019 – 2020 proroga il Fondo per l’occupazione fino al 31 dicembre 2022 e innalzato a 3.500 il contributo per l’assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno. Resta a 2.500 il contributo per l’assunzione a tempo indeterminato o per la stabilizzazione di lavoratori con contratti a termine ex disoccupati di lungo corso o appartenenti a categorie svantaggiate;

Provvedimenti disciplinari: Il CCNL Credito 2019 – 2020 estende a 7 giorni lavorativi il termine di difesa del lavoratore in occasione di procedimenti disciplinari. E’ inoltre garantito il diritto del lavoratore/lavoratrice di assistenza difensiva anche durante le indagini preliminari con miglioramenti per l’accesso agli atti;

Trasferimento consensuale: Con il CCNL Credito 2019 – 2020 viene elevata a 50 anni l’ età minima per il trasferimento consensuale per le aree professionali e a 52 per i quadri direttivi;

Malattia: In caso di malattie oncologiche o di patologia di analoga entità, l’aspettativa non retribuita viene elevata a 24 mesi, continuativi o frazionabili in due periodi;

Banca ore solidale: Viene istituita una banca ore in cui confluiscono ore di di ferie messe a disposizione dei lavoratori che abbiano esaurito le proprie dotazioni e ne facciano richiesta per gravi situazioni personali e familiari;

Part time: Le parti hanno riconosciuto il tempo parziale quale strumento atto a svolgere una funzione sociale e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, indicando alle imprese di recepire tale principio. Inoltre si è ottenuto il diritto della trasformazione a part time per: - le lavoratrici e i lavoratori con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; - ampliate le priorità per l’accoglimento delle domande; - eliminata la percentuale massima di accoglimento del 20%;

Lavoro Agile: Con il CCNL Credito 2019 – 2020 viene dedicato un nuovo articolo alla disciplina del lavoro agile. L’obbiettivo è quello di rendere le soluzioni organizzative favorite dall’evoluzione tecnologica utili a trovare nuovi equilibri tra gli obiettivi delle imprese e le esigenze personali e famigliari dei dipendenti. La prestazione lavorativa sarà effettuata entro i limiti di durata dell’orario giornalieri e settimanale e non potrà superare il limite massimo di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali o di Gruppo. Il luogo dove andrà svolta la prestazione lavorativa andrà preventivamente concordata con l’azienda.

Fonte: ABI – CCNL Credito 2019 - 2020