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Cassazione: è antisindacale la condotta del datore che sostituisce gli scioperanti con colleghi aventi qualifica superiore


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Con la sentenza n. 12551 del 22.05.2018, la Cassazione afferma che il datore può sostituire i lavoratori scioperanti con colleghi aventi qualifiche superiori soltanto nel caso in cui le mansioni loro affidate siano funzionalmente accessorie e complementari a quelle abitualmente svolte; in caso contrario la condotta datoriale deve essere considerata antisindacale.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla società in occasione di alcuni scioperi, avendo la stessa impiegato dipendenti con qualifica di quadro nella guida e scorta dei treni in sostituzione dei colleghi scioperanti.
Conseguentemente, ordina all’azienda di astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti analoghi, disponendo l'affissione del dispositivo della sentenza nelle bacheche aziendali per una settimana.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, afferma che, in caso di proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga l’utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati.

In caso contrario, secondo i Giudici di legittimità, la condotta del datore deve essere considerata lesiva dell'interesse collettivo del sindacato, per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero, attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 c.c.

Rientrando, il caso di specie, in quest’ultima situazione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’antisindacalità della condotta tenuta dalla stessa.

A cura di Fieldfisher