Stampa

Cassazione: rappresentante sindacale ha diritto di avanzare critiche alla società, ma solo sulla base di fatti veri


icona

Con la sentenza n. 10897 del 07.05.2018, la Cassazione afferma che la funzione di rappresentante sindacale pone il lavoratore che la ricopre sullo stesso piano del datore di lavoro, abilitandolo ad esercitare il diritto di critica, che deve, tuttavia, essere soggetto ai limiti del rispetto oggettivo della verità.

Il fatto affrontato

Il prestatore, avente funzione di rappresentante sindacale, scrive in un blog ad altissima diffusione due articoli in cui addebita alla banca, sua datrice di lavoro, l’indicazione e diffusione di dati falsi relativi al Piano di Welfare aziendale del 2012.
In conseguenza di ciò, l’istituto bancario, ritenendo il contenuto degli scritti non veritiero e lesivo della propria immagine, irroga al dipendente un licenziamento per giusta causa, stante l’irrimediabile violazione del vincolo fiduciario.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte di Appello, afferma che il rappresentante sindacale deve essere posto su un piano paritetico rispetto al datore di lavoro, con la conseguente abilitazione ad esercitare il diritto di critica.

Tale diritto, però, secondo i Giudici di legittimità, deve essere legittimamente esercitato nei limiti del rispetto oggettivo della verità.

Laddove, invece, il suddetto diritto oltrepassi questo limite, inducendo il rappresentante sindacale ad avanzare critiche alla società sulla base di informazioni non veritiere, a giudizio della Corte, vi è una lesione irrimediabile inferta la rapporto fiduciario con il datore, tale da consentire a quest’ultimo di irrogare un licenziamento per giusta causa.

Su tali presupposti, posto che, nel caso di specie, il sindacalista non è riuscito a provare le proprie accuse, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo, legittimando il recesso datoriale.

A cura di Fieldfisher