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Cassazione: il datore deve essere neutrale in caso di conflitto tra sigle sindacali


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Con l’ordinanza n. 2520 del 27.01.2023, la Cassazione afferma che, in ipotesi di insorgenza di conflitti tra le varie sigle sindacali, il datore deve mantenere un atteggiamento neutrale e non può in alcun caso fare ricorso all’utilizzo del potere disciplinare.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, rappresentante sindacale, impugna giudizialmente la sanzione disciplinare (sospensione per 8 giornate) irrogatagli per aver inviato ad alcuni colleghi una mail in cui strumentalizzava la morte di un altro lavoratore al fine di contestare l'azienda ed i rappresentanti di altre sigle.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo la condotta del ricorrente riconducibile alla dialettica sindacale e al diritto di critica, a fronte della circostanza che era stata trovata una lettera del dipendente suicidatosi che collegava l’estremo gesto con la situazione di stress lavorativo dettata dallo scontro creatosi tra le sigle sindacali in ordine alla sottoscrizione di un accordo di mobilità.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il datore deve conservare un atteggiamento di neutralità in caso di conflitto insorto tra le varie sigle sindacali in merito ad opzioni e visioni differenti degli interessi dei lavoratori.

Secondo i Giudici di legittimità, unica deroga a tale principio generale è rappresentata dall’ipotesi in cui l’intervento datoriale si renda necessario per proteggere l'incolumità delle persone o l'integrità dell'azienda.

Anche in questi casi, continua la sentenza, è comunque precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico-direttivi, che sono attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell'azienda.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità della sanzione irrogata.

A cura di Fieldfisher