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Tribunale di Monza: gli effetti della revoca dell’iscrizione al sindacato in corso d’anno


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Con la sentenza n. 272 del 18.09.2020, il Tribunale di Monza afferma che è legittima la clausola che prevede che, in caso di revoca della delega sindacale in corso d’anno, il lavoratore debba continuare a pagare il relativo contributo sino al termine dell’anno stesso.

Il fatto affrontato

I lavoratori ricorrono giudizialmente per sentir accertare l’illegittimità della trattenuta attuata per l’adesione all’organizzazione sindacale; adesione poi revocata a seguito di iscrizione ad un’altra sigla.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono che – pur avendo correttamente comunicato alla società datrice la revoca dell’originaria adesione – avevano subito una doppia trattenuta sullo stipendio, a titolo di quota sindacale, nel periodo compreso tra febbraio e dicembre 2017.
La società datrice, nel costituirsi, eccepisce che le deleghe di iscrizione al sindacato dei ricorrenti prevedevano la clausola scritta secondo cui, in caso di revoca della delega in corso d’anno, le trattenute sindacali sarebbero cessate a partire dal gennaio successivo.

La sentenza

Il Tribunale di Monza rileva, preliminarmente, che – nel caso di specie – i ricorrenti avevano pattuito con l’associazione sindacale una “clausola di revoca”, ovvero una clausola che regola gli effetti economici prodotti dalla revoca dell’iscrizione all’associazione sindacale determinando il venir meno dell’obbligo di versare il relativo contributo non immediatamente, ma solo a partire dal mese di gennaio successivo alla comunicazione al datore dell’estinzione del rapporto associativo.

Per la sentenza, una “clausola di revoca” di tal genere non solo non risulta contraria ad alcuna norma imperativa, ma è anche giustificata dall’esigenza dell’associazione sindacale di poter fare affidamento, per l’organizzazione e la pianificazione delle attività da svolgere nell’anno solare, dei contributi riferiti a coloro che risultano iscritti all’inizio dell’anno.

Per il Giudice, dunque, le comunicazioni inviate alla società datrice - alla luce dell’esistenza delle predette clausole - non sono idonee a produrre l’effetto immediato di revoca della cessione di credito.

Su tali presupposti, il Tribunale di Monza rigetta il ricorso proposto dai lavoratori.

A cura di Fieldfisher