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Cassazione: condizioni di legittimità del recesso per uso improprio dei permessi sindacali


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Con la sentenza n. 6495 del 09.03.2021, la Cassazione afferma che l’utilizzo improprio dei permessi sindacali è riconducibile all’assenza arbitraria dal lavoro, con la conseguenza che il giudice di merito deve verificare in concreto la gravità del comportamento, ai fini di una sua sussumibilità nella giusta causa di licenziamento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver fruito di tre giornate di permesso sindacale senza partecipare ad alcuna riunione inerente alla sua funzione di rappresentante di una O.S.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che pur non avendo partecipato ad alcuna riunione sindacale, il ricorrente aveva tuttavia svolto attività riconducibile al suo mandato di componente della Segreteria della O.S.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che i permessi retribuiti di cui all'art. 30 della L. 300/1970, previsti per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali, possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi.

Per la sentenza, tale assunto trova conforto sia nel raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, sia nella possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettativa sindacale.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, l'utilizzo per finalità diverse dei permessi retribuiti, comporta un'assenza del dipendente da cui deriva una mancanza della prestazione per causa a lui imputabile. Tuttavia, tale condotta non integra automaticamente una giusta causa di licenziamento, essendo sempre necessaria una verifica in concreto della gravità della condotta contestata.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, dal momento che l’impugnata pronuncia di merito aveva correttamente applicato tali principi, giungendo alla condivisibile conclusione di un difetto di proporzionalità del recesso.

A cura di Fieldfisher