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Cassazione: assemblea dei lavoratori convocabile da sindacato sprovvisto di RSA se previsto dal CCNL


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Con l'ordinanza n. 25103 del 10.10.2018, la Cassazione afferma che l’assemblea dei lavoratori può essere legittimamente convocata anche da un sindacato esterno all’azienda se tale possibilità è prevista dal contratto collettivo applicato dall’impresa.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello, confermando la statuizione del Tribunale, in accoglimento di un ricorso ex art. 28 l. 300/1970, ordina la cessazione del comportamento antisindacale dell’imprenditore, consistito nell’aver impedito lo svolgimento nei locali aziendali di assemblee indette da associazioni sindacali che, seppur firmatarie del contratto collettivo applicato dalla società, non hanno R.S.A.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando le pronunce di merito, afferma che il potere di convocazione delle assemblee, ex art. 20 della l. 300/1970, spetta esclusivamente alle R.S.A. di cui all'art. 19 della medesima legge, singolarmente o congiuntamente.
Come affermato dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza 170/1995 deve essere, infatti, escluso ogni altro organismo.

Tuttavia, per la sentenza, sono fatte salve pattuizioni di maggiore favore ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 che recita testualmente "Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali ".

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, seppure il tenore letterale dell’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori circoscriva il novero dei soggetti legittimati a convocare le assemblee alle sole rappresentanze sindacali aziendali, deve riconoscersi all'autonomia collettiva - garantita dall'art. 39 Cost. - la possibilità di ampliare legittimamente tale novero, a condizione che vengano rispettati il limite previsto dall'art. 17 della l. 300/1970 (divieto di costituzione dei c.d. sindacati di comodo) ed il principio di effettiva rappresentatività dei soggetti legittimati.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, ravvisando nel caso di specie il rispetto delle due suddette condizioni, rigetta il ricorso presentato dalla società.

A cura di Fieldfisher