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Tribunale di Venezia: il datore può vietare l’assemblea sindacale se partecipano soggetti esterni


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Con il decreto del 21.11.2022, il Tribunale di Venezia afferma il diritto del datore di lavoro ad inibire una assemblea in caso di partecipazione di personale estraneo all’impresa e all’organizzazione sindacale che come tale, ai sensi dell’art. 20 St. Lav., non ha diritto ad accedere nei locali aziendali.

Il fatto affrontato

La O.S. propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970 al fine di sentir dichiarare l’antisindacalità della condotta della società, rea di non aver concesso i locali ove si doveva svolgere l’assemblea aperta a tutto il personale.
Nel costituirsi in giudizio, l’azienda deduce che la negata concessione dei locali era giustificata dalla prevista presenza all’assemblea di consulenti esterni (estranei sia all’impresa che al sindacato).

Il decreto

Il Tribunale di Venezia rigetta il ricorso della organizzazione sindacale, deducendo che il datore è legittimato a limitare l’utilizzazione dei locali aziendali da parte di soggetti estranei che non rientrino tra quelli che hanno diritto a partecipare alle assemblee, a norma dell’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori e delle norme previste sul punto dalla contrattazione collettiva applicabile.

Su tali presupposti, il Giudice rigetta il ricorso e dichiara legittima la condotta datoriale, a fronte della prova fornita della presenza di due consulenti esterni all’assemblea indetta.

A cura di Fieldfisher