Stampa

Parlamento – D.Lgs. 18.05.2018, n. 61: Marittimi – norme per la parità di trattamento.


icona

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 06.06.2018, n. 129, il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 61 con il quale viene riconosciuta ai lavoratori marittimi la parità di trattamento in diversi ambiti del rapporto di lavoro. Il Decreto legislativo è volto al recepimento della direttiva (UE) 2015/1974.

Il nuovo decreto legislativo persegue l’obbiettivo di assicurare ai lavoratori marittimi condizioni omogenee di lavoro evitando così fenomeni distorsivi della concorrenza. Le principali novità riguardano:

ART. 1 – INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI:

L’art. 1 modifica il D.Lgs. 113/2012 riguardante l’istituzione di un Comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.

ART. 2 – LICENZIAMENTI COLLETTIVI:

In caso di licenziamenti collettivi, le nuove disposizioni stabiliscono che il datore di lavoro è tenuto a inviare una comunicazione preventiva all’ufficio di collocamento nel caso in cui la procedura riguardi membri dell’equipaggio di cittadinanza italiana ovvero alla competente autorità dello Stato estero nel caso di membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera diversa da quella italiana.

ART. 3 – TRASFERIMENTO D’AZIENDA E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DELL’EQUIPAGGIO:

Aggiungendo l’art. 347-bis al Codice della navigazione, la disciplina civilistica in materia di trasferimento d’azienda (art. 2112 cc.) si applica anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un’impresa o stabilimento, a condizione che avvenga all’interno dell’ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell’UE. Le disposizioni non trovano applicazione qualora l’oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.

Fonte: Gazzetta Ufficiale