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L’ Europa tutela le fasce più deboli dei lavoratori, gli stagionali


entrata commissione europea

Con la comunicazione del 16.7.2020, avente ad oggetto “Orientamenti relativi ai lavoratori stagionali nell’UE nel contesto della pandemia di Covid-19”, la Commissione Europea – rispondendo all’invito formulato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 19/6/2020 – ha integrato gli “Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19” del 30/3/2020, con cui la medesima Commissione aveva già esortato gli Stati membri ad agevolare la circolazione all’interno dell’UE non solo dei lavoratori che esercitano determinate professioni considerate critiche (rientranti nei settori sanitario, dei trasporti, dell’informazione e della comunicazione, dell’ingegneria etc.) ma anche dei lavoratori stagionali, al fine di consentire a tali categorie di lavoratori di esercitare le loro attività senza indebiti ostacoli.

La comunicazione in commento concentra l’attenzione esclusivamente sui lavoratori stagionali, nella consapevolezza - da un lato - del loro ruolo fondamentale per l’economia, in particolare nei settori agroalimentare e del turismo e - dall’altro – della loro particolare esposizione a condizioni di vita e di lavoro precarie, da cui può derivare il rischio di diffusione di malattie infettive e, nello specifico, del Covid-19.

In quest’ottica, la Commissione sollecita agli Stati membri l’adozione di misure appropriate distinguendo, ove necessario, tra lavoratori provenienti dall’EU o da Paesi terzi, in relazione agli ambiti di seguito indicati:

Diritti dei lavoratori: 

  • All’interno dell’UE, il principio di libertà di circolazione consente lo spostamento dei lavoratori stagionali all’interno dell’Unione ai fini dello svolgimento del lavoro stagionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento sia legale – per quel che concerne le condizioni di lavoro (retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza) – che fiscale.
  • I lavoratori cittadini di Paesi terzi devono ottenere un visto/permesso di soggiorno e possono circolare nel rispetto della raccomandazione del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE.
  • I lavoratori stagionali distaccati all’interno dell’UE devono poter ricorrere a meccanismi efficaci per denunciare i loro datori di lavoro nello Stato membro in cui sono distaccati, grazie alla previsione da parte degli Stati membri di adeguate misure di protezione dei diritti dei lavoratori nella filiera del subcontratto.
  • Gli Stati membri devono altresì adottare efficaci misure di contrasto del lavoro nero dei lavoratori stagionali facendo ricorso alla piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato.

• Condizioni di vita e di lavoro: 

  • Gli Stati membri sono invitati a svolgere un’opera di sensibilizzazione sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardanti i lavoratori stagionali ed a fornire ai datori di lavoro informazioni pratiche sulle modalità per attuare le pertinenti disposizioni giuridiche relative ai lavoratori stagionali in tutti i settori.
  • Durante il soggiorno nello Stato membro ospitante, i lavoratori stagionali devono beneficiare di un alloggio che consenta un tenore di vita adeguato secondo il diritto e la prassi nazionale, che non abbia un costo eccessivo e che garantisca il distanziamento sociale.

• Sicurezza sociale: 

  • L’applicazione del Regolamento CE n. 883/2004 comporta il rispetto del principio dell’unicità della legislazione applicabile.
  • I lavoratori stagionali assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui è svolta l’attività devono essere in possesso di un documento portatile (DP) A1: un certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, che conferma che quest’ultimo non ha alcun obbligo di versare i contributi in un altro Stato membro.

• Informazione:  

  • Per ridurre i rischi di infezioni, i datori di lavoro devono garantire ai lavoratori stagionali un accesso agevole, in termini di forma e lingua, alle informazioni relative ai rischi professionali, alle prestazioni di sicurezza e a tutte le istruzioni e le procedure in materia di salute e sicurezza

Infine, la Commissione dà atto della propria volontà di affrontare le criticità del lavoro stagionale in vari contesti: conducendo uno studio per raccogliere dati sul lavoro stagionale e individuando le principali sfide incontrate anche durante la pandemia; organizzando un’audizione con le parti sociali europee sui lavoratori stagionali; riflettendo sulle azioni da adottare nel contesto del prossimo quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro; collaborando con l’Autorità europea del lavoro per il coordinamento di una campagna di sensibilizzazione; sostenendo gli Stati membri mediante la piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato; incoraggiando l’EU-OSHA a collaborare con il comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro e con la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché intensificando la cooperazione tra amministrazioni.

ACDR