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INPS – Mess. n. 3662 del 25.09.2017: Lavoro occasionale nell’agricoltura – aggiornamento della piattaforma informatica.


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Con il messaggio n. 3662 del 25 settembre 2017, l’INPS rende nota l’avvenuta implementazione della piattaforma informatica al fine di adeguarla alle peculiarità previste dalla legge per le imprese agricole.

La procedura informatica consentirà alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore.

Laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore, avvalendosi della procedura telematica, può procedere alla revoca della dichiarazione inoltrata purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.