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INPS – Circ. n. 115 del 2.08.2021 : Contratto di rioccupazione – le istruzioni per l' esonero contributivo


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Con la circ. n. 115 del 2.08.2021 , l’ INPS fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo collegato al contratto di rioccupazione , in attesa di un ulteriore provvedimento con cui verranno specificate le modalità di richiesta dell'agevolazione.

Al fine di incentivare l’ inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione e in previsione della fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, il Decreto Sostegni-bis ( art. 41 del DL 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ) ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali, con la solita esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Per l’avvio del lavoratore disoccupato è previsto, con il consenso di quest’ultimo, la stesura di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo nell’arco di sei mesi. Durante l’ inserimento è consentito recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, mentre al termine del progetto è ammesso il recesso ad nutum al pari di quanto avviene per il contratto di apprendistato mentre se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, il licenziamento durante o alla fine dell’inserimento, farà però decadere dal diritto all’esonero contributivo della durata di sei mesi, in misura pari al 100%. 

Il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, effettuata mediante contratto di rioccupazione, delle seguenti condizioni: 

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nella medesima unità produttiva;
  • Durc regolare;
  • Assenza di gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • Rispetto degli accordi e dei contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

E’ prevista la decadenza dal beneficio dell’esonero e la restituzione di quanto fruito per i datori di lavoro che procedono:

  • al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del decreto Sostegni bis;
  • al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata. 

L’INPS precisa che la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati: se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.

In materia di cumulo con altri benefici contributivi, viene confermata la regola della fruizione in successione, secondo la quale terminato l’esonero dei 6 mesi del contratto di rioccupazione, sarà possibile fruire di un ulteriore beneficio contributivo, ma al netto del periodo semstrle già fruito per il contratto ri rioccupazione.

Fonte: INPS - CIrc. n. 115 del 2.08.2021