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Decreto Sostegni-bis : Il contratto di rioccupazione


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Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni Bis”) ha istituito uno specifico strumento volto a rilanciare le assunzioni nell’attuale fase di emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19. 

In particolare, l’art. 41 del Decreto Sostegni Bis ha previsto la possibilità di stipulare, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione “quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica”. 

Il contratto di rioccupazione deve essere stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente definito, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. 

Per i datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico) che procedono all’assunzione di lavoratori con il contratto di rioccupazione, è previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di un importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Il periodo entro il quale si può beneficiare dell’agevolazione in questione è di sei mesi, decorrenti dall’assunzione da realizzare entro il 31 ottobre 2021. Proprio su quest’ultimo punto e da evidenziare una parziale incongruità tra l’obbiettivo della norma, ossia incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro durante la fase di ripresa dopo la pandemia, e la data finale del periodo di applicazione del contratto di rioccupazione, coincidente con lo sblocco dei licenziamenti nelle imprese meno strutturate che fanno ricorso alla CIG in deroga e all’assegno ordinario del FIS e degli altri Fondi bilaterali. Ebbene i dipendenti di queste imprese di fatto non potranno beneficiare dei vantaggi del contratto di rioccupazione, salvo eventuali proroghe in sede di conversione. 

Rimane l’obbligo di versamento dei premi e contributi dovuti all’INAIL e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Il contratto di rioccupazione non può essere utilizzato se nei 6 mesi precedenti, nell'unità produttiva interessata, si sia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. 

In tema di recesso: 

  • durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo;
  • al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. 

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

E’ prevista la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito nelle seguenti ipotesi: 

  • licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
  • licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.

L’agevolazione contributiva è riconosciuta per il periodo di effettiva durata del rapporto in ipotesi di dimissioni del lavoratore, mentre nulla dice il decreto circa l’ipotesi di risoluzione consensuale. 

L’art. 41 del Decreto Sostegni Bis prevede la possibilità di cumulare l’esonero in oggetto con altri esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi. Per quanto concerne la revoca del beneficio nei confronti del datore di lavoro inottemperante, resta confermato il principio del godimento residuo alla base di altre agevolazioni già previste dal nostro ordinamento. 

Il beneficio contributivo in questione è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L’INPS monitora il limite di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 

La piena operatività della disposizione è soggetta alla prossima autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’ art. 108, parag. 3, del Trattato dell’ Unione Europea. 

Avv. Andrea Lucà - Fieldfisher