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Cosa sono e come funzionano le prestazioni di lavoro occasionale ?


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La vigente disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’articolo 54 bis, l. 21 giugno 2017, n. 96, che ha convertito il d.l. 24 aprile 2017, n. 50. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuario di ridotta entità. 

Il c.d. Decreto dignità, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2018, n. 96, è, poi, intervenuto ad apportare taluni correttivi in materia di prestazioni di lavoro occasionale con particolare riferimento ai settori del turismo, agricoltura e anche degli enti locali.

La normativa citata disciplina le condizioni che consentono il ricorso a tale istituto individuando, in primo luogo, specifici limiti economici annuali in forza dei quali prestatori di lavoro e utilizzatori possono avvalersi della fattispecie contrattuale:

- il singolo prestatore non può percepire compensi superiori a 5.000 € annui indipendentemente dal numero di utilizzatori che si avvalgono della sua prestazione e, inoltre, non può percepire più di 2.500 € annui dal singolo utilizzatore.
- il singolo utilizzatore non può corrispondere compensi superiori a 5.000 € annui per la totalità di prestatori occasionali di cui si avvale.
- il singolo steward preposto a svolgere attività per società sportive non può percepire compensi superiori a 5.000 € annui da ciascun utilizzatore che si avvale della sua prestazione.

Il Legislatore circoscrive, inoltre, il ricorso alla disciplina in funzione della natura del soggetto utilizzatore o del settore di riferimento ove il lavoratore è chiamato ad operare.

Limitazioni sono previste, in particolare, per imprese del settore agricolo, dell'edilizia e di settori affini ovvero nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Con l’avvento del c.d. Decreto Dignità, le aziende alberghiere e strutture recettive del turismo con organico di massimo 8 dipendenti sono abilitate ad avvalersi di prestazioni occasionali rese unicamente da particolari categorie di lavoratori: pensionati, giovani, disoccupati, percettori di prestazioni integrative.

Fatte salve specifiche eccezioni, una rilevante limitazione è imposta in funzione del numero di lavoratori subordinati alle dipendenze dell’utilizzatore. Tant’è che le imprese che occupano più di 5 dipendenti non possono avvalersi di prestazioni occasionali.

Possono avvalersi delle prestazioni occasionali anche le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, nonchè le società sportive di cui alla l. 23 marzo 1981, n. 91. Anche le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto de quo, nel rispetto di rigidi vincoli di contenimento delle spese di personale e di durata ed esclusivamente per specifiche esigenze temporanee o eccezionali.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

2. Come corrispondere i compensi al prestatore – Il Libretto di famiglia

Per l'accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24.

Per il pagamento delle prestazioni occasionali, le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, nonchè le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 possono utilizzare, invece, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, nell'esclusivo ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare; c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007.

I compensi vengono versati al prestatore dall’Inps.

Gli stessi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il prestatore ha diritto, inoltre, al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. Modalità di esecuzione della prestazione

Per l'accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno della piattaforma informatica INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere, altresì, effettuati utilizzando il modello di versamento F24. Attraverso la piattaforma informatica, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore persona fisica, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione SMS o di posta elettronica. L'utilizzatore, che non utilizza il Libretto Famiglia, è tenuto a trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera;
d) del presente comma.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.

Andrea Consolini - Avvocato Fieldfisher