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INPS – Mess. n. 4157 del 9.11.2020: Tutele per i lavoratori fragili


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L’INPS, con il mess. n. 2584 del 24.06.2020, ha illustrato ormai diversi mesi fa la tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità. A riguardo è stato stabilito che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o del riconoscimento di disabilità, il periodo di assenza dal lavoro, fino al 31 luglio 2020, viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia. 

L’equiparazione, per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa secondo quanto previsto per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Con il mess. n. 4157 del 9.11.2020, l’Istituto ha invece illustrato le novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in materia di tutela dei lavoratori fragili. 

Il termine della tutela, in particolare, è stato prorogato al 15 ottobre 2020, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo e il 15 ottobre. 

Tra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, inoltre, è stato eliminato il riferimento all’articolo 3, comma 1, legge 104/1992. Il lavoratore, pertanto, dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità, ovvero della condizione di rischio attestata dagli organi medico-legali delle ASL.

Per i lavoratori fragili, infine, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 è prevista la possibilità di lavorare in modalità agile, svolgendo anche mansione diversa o attività di formazione professionale.

Fonte: INPS - Mess. n. 4157 del 9.11.2020