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INPS – Mess. n. 3871 del 23.10.2020 : Conguaglio prestazioni per quarantena e degenza ospedaliera


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Con mess. n. 3871 del 23.10.2020 , facendo seguito al mess. n. 2584 del 24.06.2020 riguardante l’equiparazione della quarantena alla malattia, l’ INPS fornisce ulteriori indicazioni per il conguaglio, in denuncia contributiva, delle somme anticipate dai datori di lavoro per le prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconducibile a Covid-19.

Stante la particolare mole di lavoro, l’INPS procederà in una prima fase con il conguaglio delle sole somme anticipate dai datori di lavoro per eventi con prognosi conclusa entro il 30 settembre 2020.

Sul punto giova certamente un breve riepilogo del quadro normativo attinente al mess. n. 3871 del 23.10.2020.

L’art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ( cd. Decreto Cura Italia ) ha disposto, ai fini del trattamento economico, l’equiparazione della quarantena alla malattia. Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene quindi riconosciuta una indennità economica previdenziale, con correlata contribuzione figurativa.

Ai fini del riconoscimento il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento ( art. 26, comma 3 ).

Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere direttamente acquisite dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’ INPS.

Il comma 2 del art. 26 del decreto Cura Italia prevede, inoltre, che nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera. 

Fonte: INPS – Mess. n. 3871 del 23.10.2020