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INPS – Mess. n. 1621 del 15.04.2020: Modalità di fruizione del congedo COVID-19


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Con il messaggio n. 1621 del 15.04.2020, l’INPS fornisce istruzioni operative circa la modalità di fruizione del congedo COVID-19, introdotto dall’art. 23 del D.L. 18/2020 e non soggetto a particolari modifiche, se non a livello formale, ad opera del Senato nell’iter di conversione del Decreto Cura Italia (si veda: Senato - DDL di conversione " Cura Italia).

L’INPS - al fine di dare risposta ai numerosi quesiti pervenuti in merito - precisa, preliminarmente, che i lavoratori dipendenti che si siano astenuti dall’attività lavorativa, dietro richiesta di permesso o ferie, possono presentare domanda di congedo COVID-19 con conseguente conversione dei periodi pregressi a partire dalla data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CON IL CONGEDO COVID-19

Il congedo COVID-19 non può essere fruito:
• negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, con la conseguenza che in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, verrà accolta quella presentata cronologicamente prima con respingimento delle successive;
• nell’ipotesi in cui sia già stata avanzata la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, presentata da un genitore appartenente allo stesso nucleo familiare;
• se nel medesimo periodo l’altro genitore appartenente al nucleo familiare fruisce del congedo parentale per lo stesso figlio;
• se l’altro genitore appartenente al nucleo beneficia dei c.d. riposi giornalieri per allattamento (ex artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/2001) per lo stesso figlio;
• se il genitore richiedente è disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo;
• se l’altro genitore appartenente al nucleo familiare fruisce negli stessi giorni di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In questo caso l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, continuando a dover prestare almeno parzialmente la propria attività lavorativa, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ CON IL CONGEDO COVID-19

Il congedo COVID-19 può essere fruito:
• in caso di malattia dell’altro genitore, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
• nell’ipotesi in cui l’altro genitore fruisca del congedo di maternità/paternità per un altro figlio;
• se l’altro genitore è in regime di smart-working, posto che lo svolgimento l’attività lavorativa da casa preclude la possibilità di occuparsi della cura dei figli;
• se l’altro genitore, negli stessi giorni, fruisce di ferie;
• se l’altro genitore è in aspettativa non retribuita, dal momento che ciò determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, con la conseguenza che il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato;
• nell’ipotesi in cui l’altro genitore svolga la prestazione con orario part-time ovvero sia un lavoratore intermittente;
• nell’ipotesi di contemporanea fruizione delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020;
• in caso di sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di un’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione della stessa;
• unitamente all’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della L. 104/1992, come prevista dall’art. 24 del Decreto Cura Italia;
• cumulandolo, nell’arco dello stesso mese, con il prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Vengono così delineati in maniera più netta i contorni inerenti alle condizioni di fruibilità dell’istituto introdotto dal Decreto Cura Italia (sul punto si veda: Congedi e permessi introdotti dal Decreto Cura Italia).

Fonte: INPS