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Estensione dell’obbligo vaccinale, cosa cambia dal 15 dicembre


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Gli interessati ne saranno già a conoscenza, in vista del periodo invernale e delle festività natalizie, il DL 26 novembre 2021, n. 172 ha previsto a partire dal 15 dicembre l’estensione dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. 

LE CATEGORIE INTERESSATE : 

Alla luce di quanto disposto dal DL n. 172/2021, stante l’estensione dell’obbligo vaccinale, sono tenuti alla vaccinazione anti-covid-19 ( ciclo primario e dose di richiamo ) :

• Il personale sanitario e tutto il restante personale che “svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture” di cui all’art. 8 ter d.lgs. n. 502/92 ( le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuo o diurno per acuti, nonché di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica, strumentale e di laboratorio; le strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuo o diurno; per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostica svolte anche in favore di soggetti terzi ).

• Il personale scolastico, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento di giustizia minorile o di comunità. 

Sono esentati da tale obbligo coloro che lavorano nelle strutture con contratti esterni e tutti coloro che, sulla base di motivi di salute, hanno ricevuto una certificazione medica per essere esonerati, in modo permanente o temporaneo alla vaccinazione, a causa di specifiche condizioni cliniche.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA VACCINAZIONE :

La vaccinazione costituisce “requisito essenziale” per lo svolgimento delle suddette attività lavorative. I responsabili delle varie strutture sono tenuti ad assicurare il rispetto di tale obbligo, pena le sanzioni amministrative:

• Per la violazione dell’obbligo di accertamento la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;
• Per la violazione del divieto di svolgimento di attività lavorativa in mancanza della vaccinazione, è prevista l’applicazione di una sanzione da 600 a 1500 euro;

Nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, il preposto ai controlli invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante: 

A. l’effettuazione della vaccinazione;
B. oppure, l’attestazione medica relativa alla esenzione dalla vaccinazione “in caso di accertato pericolo per la salute”;
C. ovvero, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni;

L’accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dall’attività lavorativa e con essa della retribuzione dovuta, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

I PROBLEMI APPLICATIVI : 

Memori del fatto che il DL 172/2021 prevede che “ la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa ”, ci si domanda quale sia il comportamento idoneo qualora il lavoratore abbia presentato un documento che attesti l’avvenuta prenotazione della vaccinazione presso le competenti strutture sanitarie e se questo possa costituire un titolo per poter svolgere la prestazione lavorativa. 

Il problema sorge perché la vaccinazione deve essere eseguita entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito e la documentazione deve essere trasmessa non oltre 3 giorni dall’avvenuta somministrazione del vaccino. La casistica è tutt’altro che rara considerato che in diverse regioni l’appuntamento può essere fissato ben oltre i 20 giorni richiesti dalla legge per adempiere. 

Il buon senso induce a ritenere possibile l’accesso ai luoghi di lavoro secondo le regole ordinarie previste per chi non è obbligato alla vaccinazione con l’utilizzo di un tampone rapido con validità 48 ore o molecolare con validità di 72 ore. Tale prospettiva non trova però nessun riscontro nel testo di legge. 

Il testo di legge è chiaro : la vaccinazione è un requisito essenziale per poter svolgere l’attività lavorativa la cui mancanza comporta l’inidoneità temporanea. I responsabili che “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato” ma l’atto di accertamento dell’inadempimento “determina l’immediata sospensione” dal lavoro e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari in ordine al rapporto di lavoro. 

Il provvedimento è efficace fino alla comunicazione da parte del lavoratore dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale ( e non con la ricezione del green pass che di norma avviene 15 giorni dopo ), e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

Va considerato, infine, come il DL 172/2021 abbia ristretto la possibilità di venir adibiti a diverse mansioni solo a coloro che sono in possesso di certificato di esenzione o differimento dall’obbligo vaccinale. Tale prerogativa non potrà più essere riconosciuta ai lavoratori che per scelta hanno deciso di non vaccinarsi.