Stampa

DL Sostegni: Tutele a favore dei lavoratori fragili


icona

Il perdurare della pandemia da COVID-19 ha reso necessario prevedere un allungamento di tutte quelle misure adottate a tutela dei c.d. lavoratori fragili, di coloro cioè che sono in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o hanno delle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto (ad esempio immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita).

La norma introduttiva di tale intervento legislativo è l’art. 26 del c.d. Decreto Cura Italia (DL 18/2020), che nella prima stesura prevedeva il diritto per detti soggetti di astenersi dalla prestazione lavorativa, fino alla data del 30 aprile 2020, con riconoscimento di un’indennità economica parametrata a quella erogata in caso di ricovero ospedaliero.

Il periodo di copertura della predetta norma è stato esteso in un primo momento dal c.d. Decreto Rilancio (DL 34/2020) sino al 31 luglio 2020 e, successivamente, dal c.d. Decreto Agosto (DL 104/2020) che lo ha portato al 15 ottobre 2020.

Quest’ultimo decreto ha, altresì, previsto, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, che i lavoratori fragili possano - in alternativa alla inattività retribuita di cui sopra - svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

La legge di conversione del citato Decreto Agosto (L. 126/2020) ha, poi, ulteriormente esteso il periodo di copertura della predetta astensione sino al 31 dicembre 2020.

In questo contesto è intervenuta la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), che ha previsto un prolungamento della doppia tutela – svolgimento della prestazione in modalità agile o, laddove non possibile, astensione retribuita – sino al 28 febbraio 2021.

Da ultimo è intervenuto il c.d. Decreto Sostegni (DL 41/2021) che, modificando il testo dell’art. 26 del Cura Italia, ha esteso le due misure di cui sopra sino al 30 giugno 2021.
Di particolare importanza risulta, altresì, il seguente inciso che l’ultimo intervento legislativo ha deciso di inserire: “I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento”.

Il continuo dilagare dell’epidemia, ci porta purtroppo a temere che quello intervenuto ieri non sia l’ultimo intervento necessario, in attesa – intanto – delle misure attuative che detterà l’INPS in ordine alle recenti previsioni legislative adottate in materia.

Avv. Matteo Farnetani - Fieldfisher