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Privacy : Considerazioni sul Parere del Garante sullo schema di Decreto recante modifiche al DPCM del 17.06.2021.


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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha reso un parere sullo schema di Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.”

Seppur tardivamente il parere in esame - e il relativo decreto  - sembrano finalmente chiarire alcuni degli aspetti privacy rimasti fino ad oggi privi di un’interpretazione autentica. Per la prima volta, infatti, il Garante indica quali titolari del trattamento i soggetti predisposti alla verifica (ndr. I datori di lavoro), “anche quando utilizzino prodotti o servizi realizzati da terzi”, nel rispetto di tutti i principi (e, dunque, degli obblighi) in materia di protezione dei dati personali. 

Il personale dovrà, quindi, essere informato con una specifica informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, anche “mediante comunicazione resa alla generalità del personale”. Con tale previsione il Garante sembrerebbe non voler onerare il datore di lavoro con la predisposizione di informative nominative e personali, consentendo l’uso di strumenti più agevoli e pratici per il raggiungimento dello scopo. 

Interessante e di rilievo, inoltre, è la precisazione del Garante laddove chiarisce che il personale soggetto a verifica sarà solo quello effettivamente in servizio e per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro, “escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile”.

Alla luce delle diverse interpretazioni circolate negli ultimi giorni - su tutte la Nota di aggiornamento su “L’estensione del Green pass al lavoro privato” rilasciata in Settembre da Confindustria – il nuovo Decreto, avallato dal parere del Garante, sembrerebbe aprire alla possibilità che, per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, i soggetti preposti alla verifica possano richiedere ai soggetti obbligati di rendere le comunicazioni previste per il personale non in possesso del Green pass preventivamente, anche se con l’anticipo strettamente necessario dettato dalle “ esigenze organizzative “ ( nella versione precedente era previsto un limite non superiore alle 48 ore ). La nuova formulazione del divieto di cui all’art. 13 comma 5 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021, limitatamente a tali comunicazioni preventive, farebbe desumere che per motivi strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in materia di Green pass, la raccolta di dati degli intestatari del certificato sia ora possibile.

Infine, da notarsi come il Governo, nell’ottica di una maggiore praticità, metta a disposizione dei datori di lavoro una lista di soluzioni tecnologiche, che consentiranno una verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità, anche integrabili nei sistemi per il controllo degli accessi già presenti in azienda. Tale facoltà non sembrava consentita nella formulazione del precedente decreto. 

Tali chiarimenti, sicuramente necessari vista la difficoltà interpretativa delle norme in esame e gli adempimenti previsti, erano auspicati forse con maggior tempestività, date le esigenze pratiche del mondo produttivo e la portata così capillare dell’intervento legislativo. 

Avv. Edoardo Lombardo Fieldfisher