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Legge di Bilancio : Premi produttività più convenienti nel 2023


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Tra le misure che hanno trovato spazio nella manovra finanziaria è stata prevista la riduzione delle imposte sui premi produttività erogati ai dipendenti. 

Per i premi produttività erogati nel 2023 la Legge di Bilancio prevede una riduzione dell’ imposta sostitutiva dall’attuale 10 per cento al 5 per cento. 

In termini di variazione negativa delle entrate l'effetto complessivo della detassazione costerà, secondo le previsioni contenute nella relazione illustrativa allegata alla Legge di Bilancio -228,7 milioni di euro.

La misura intende raggiungere il duplice obbiettivo di una riduzione del costo del lavoro e al contempo incentivare il ricorso alla contrattazione di secondo livello e alla retribuzione premiale.

La legislazione vigente ( art. 1, c. da 182 a 188, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ) prevede un’imposta sostitutiva dell’ IRPEF e delle addizionali regionali del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato, a condizione che abbiano percepito nell’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolabile è pari a 3.000 euro al netto dei contributi previdenziali, innalzato a 4.000 laddove l’azienda decida di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. 

Affinché sia applicabile la tassazione agevolata è necessario che l’erogazione del premio sia previsto da uno specifico accordo sindacale,  aziendale o territoriale, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in alternativa a RSA o RSU. Tali accordi devono prevedere criteri di misurazione degli incrementi di produttività ; redditività ; qualità ; efficienza e innovazione e, se previsto, criteri per l’individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’ impresa.

Come per altri benefici connessi alla stipula di contratti collettivi, la detassazione dei premi produttività è riconosciuta a condizione che tali contratti vengano depositati in via telematica, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, presso le sedi territoriali dell’ Ispettorato seguendo la procedura prevista dal DM 25 marzo 2016.

Conversione in welfare aziendale – Per scelta dei beneficiari, i premi possono essere convertiti, in tutto o in parte, in welfare aziendale, ossia in somme, beni e servizi ( art. 51 TUIR commi 2 , 3 e 4 ) messi a disposizione dalla azienda. In tal caso la conversione comporta la totale non imponibilità ai fini fiscali per il lavoratore, cui consegue la non imponibilità ai fini contributivi sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro. La conversione pertanto consente al lavoratore di poter fruire di un importo netto pari al lordo del premio maturato, con un incremento del potere di acquisto. 

ACDR