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INL – Nota del 24.05.2017: Quesito in ordine alla validità degli accordi sindacali in materia di controllo a distanza dei lavoratori, ex art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970


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Con la Nota del 24.05.2017 viene dato seguito ad un articolato quesito relativo alla validità degli accordi sindacali in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970).

Ai sensi dell'art. 4, L. n. 300/1970, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016, l'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale per l'installazione degli strumenti indicati dalla disposizione. La procedura autorizzatoria che coinvolge gli Ispettorati del lavoro risulta infatti solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati così che anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell'Ispettorato competente, in seguito a mancato accordo sindacale, l'autorizzazione in parola possa comunque essere sempre sostituita da un successivo accordo.

I dubbi sollevati con riferimento a tale tematica, affrontati in questa sede, attengono principalmente alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l’accordo relativo all’installazione (rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011, e conseguentemente al raccordo fra norme che regolano il medesimo ambito.

Fonte: INL