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Entrate – Risposta n. 185/2022 : Demansionamento – Il risarcimento non ha rilevanza reddituale


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Le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, per risarcire la lesione della capacità professionale del lavoratore dovute a demansionamento e perdita di chance professionali, sono da considerarsi non imponibili, poiché configurabili come danno emergente e, quindi, non assoggettabili a ritenuta alla fonte per la loro finalità risarcitoria della perdita economica subita dal patrimonio del lavoratore. 

L’ occasione di fare il punto sulla corretta tassazione delle somme ricevute a titolo di risarcimento è fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 185/2022

L’ Agenzia è infatti chiamata a chiarire se l’importo versato a titolo di risarcimento del c.d. danno da dequalificazione professionale, sia volto a reintegrare il c.d. danno emergente, essendo così privo di rilevanza reddituale, o diversamente sia volto a reintegrare il cd. lucro cessante, con piena rilevanza reddituale e, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte, secondo le regole dell’art. 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Al riguardo, è stato precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni ( cd. lucro cessante ) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio ( cd. danno emergente ). 

Sull’argomento, inoltre, sono state richiamate numerose sentenze della Cassazione, tra le quali la pronuncia n. 6572/2006 delle sezioni unite, dove la suprema Corte, nel ribadire che la perdita di chance professionali, quale elemento di danno emergente non rilevante ai fini fiscali, ha puntualmente chiarito che il risarcimento “non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore”. 

Infine, vista l’irrilevanza reddituale delle somme erogate, l’azienda ha ricevuto  indicazioni per il recupero degli errati versamenti relativi alle ritenute alla fonte, in sede di presentazione del modello 770/2021 integrativo, relativo all'anno di imposta 2020. 

Fonte: Entrate – Risposta n. 185/2022