Con circolare congiunta n. 13 del 4.09.2020, Ministero del Lavoro e Salute tornano a trattare della sorveglianza sanitaria prevista per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro.
La circolare pur intervenendo tardivamente ( l’art. 83 del Decreto Rilancio ha cessato di produrre i propri effetti in data 1.08.2020 sicché la sorveglianza sanitaria eccezionale non è più da considerarsi obbligatoria ) fornisce importanti chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “ fragili “.
I Ministeri chiariscono che il semplice parametro dell’età non può costituire elemento da solo sufficiente per definire la fragilità del lavoratore. L’avanzato stato di età dovrà essere accompagnato da una “ condizione di comorbilità “ tale da determinare una condizione di maggiore rischio per la salute.
Ad ogni modo, pur se venuto meno l’obbligo generalizzato di attivazione della sorveglianza sanitaria , il datore di lavoro sarà comunque tenuto all’adozione di specifiche misure a tutela della salute dei lavoratori in condizione di particolare fragilità, previo accertamento dello status mediante visita medica disposta su richiesta dello stesso lavoratore.
Fonte: Min. Lavoro – Circ. n. 13 del 4.09.2020