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Min. Lavoro - Circ. n. 11 del 11.05.2017: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – presentazione delle istanze per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al controllo.


Dando seguito al Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2011, la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali ha ritenuto opportuno fornire significative avvertenze circa la presentazione delle istanze di rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previsto dal D.lgs. n. 81/2008.

Ferme restando le circolari esplicative già emanate dal Ministero e tenuto conto di quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato III al citato D.I. 11 aprile 2011, la Circolare n.11 del 11 maggio 2017 fornisce le seguenti indicazioni:

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RINNOVO:

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, dovrà essere prodotta completa della documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. L’istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente. L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

a) fotocopia, pienamente leggibile, del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto abilitato richiedente;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;

c) dichiarazione, resa ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’abilitazione all’effettuazione delle verifiche periodiche, che si intende rinnovare, tra cui il possesso dei requisiti riportati nell’Allegato I al D.I. 11 aprile 2011. In particolare, in calce alla dichiarazione dovrà essere indicato il numero del documento di identità, l’ente che lo ha rilasciato, la data di rilascio e di scadenza;

d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al punto 1, lettera e), dell’Allegato I al D.I. 11 aprile 2011, in corso di validità e riferita al quinquennio di cui si chiede il rinnovo;

e) prospetto delle attività di aggiornamento del personale dipendente e del personale con rapporto esclusivo di collaborazione, ivi comprese le attività di formazione previste al punto 3 del medesimo Allegato I al D.I. 11 aprile 2011, riferite al quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;

f) matrice delle competenze territoriali e del personale verificatore (da produrre in formato excel) e dichiarazione di avvenuta pubblicazione della stessa sul sito internet del Soggetto Abilitato;

g) documentazione idonea a comprovare che tutte le attrezzature in uso siano state sottoposte a manutenzione e, ove prescritta, a taratura nel quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;

h) elenco analitico delle verifiche effettuate con esito negativo e relativi verbali, con indicazione della procedura adottata per la gestione successiva delle verifiche con esito negativo e modalità di gestione di tali verifiche.

Si precisa che non saranno sottoposte all’esame della Commissione le istanze incomplete della documentazione innanzi richiamata. Ai sensi del punto 5.4 dell’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011 resta ferma la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di procedere, per il tramite della Commissione di cui al medesimo Allegato III, al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati, nel corso del quinquennio di validità dell’abilitazione.