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Infortunio in occasione di lavoro per COVID-19 e responsabilità del datore: il comunicato dell’INAIL


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In occasione della ripresa delle attività in molte aziende, si è diffusa la preoccupazione che i datori di lavoro, nonostante il rispetto delle regole previste dal Protocollo condiviso del 24 aprile e di altri protocolli di settore (si pensi, in particolare, al Protocollo cantieri), possano risultare esposti ad azioni risarcitorie da parte di lavoratori per riflesso di infezioni asseritamente contratte nel luogo di lavoro e, in ipotesi, all’azione di regresso dello stesso Inail (art. 11 DPR n.1124/1965).

A fronte di questa preoccupazione diverse voci si sono levate con lo scopo di tranquillizzare i datori di lavoro (sul punto si veda: La questione della responsabilità del datore di lavoro per infezioni da COVID-19 arriva in Parlamento).

Su tale questione, da ultimo, l’Inail ha emanato un comunicato, dal titolo rassicurante “L’infortunio sul lavoro per COVID-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro”, che viene dopo la circolare dello stesso Istituto n. 13 del 3 aprile 2020 (si veda: Circ. n. 13 del 03.04.2020: Covid-19 - Tutela infortunistica e sospensione dei termini).

Il comunicato, in particolare, ritiene utile sottolineare che riconoscere l’infezione Covid-19 come infortunio sul lavoro non comporta automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

La sottolineatura dell’assenza di un automatismo è certamente condivisibile, ma è anche vero che l’inquadramento dell’infezione derivante dal nuovo coronavirus come infortunio sul lavoro non è irrilevante nell’insieme di accertamenti che, pur autonomi, possono far seguito alla contrazione dell’infezione.

Il riconoscimento come infortunio sul lavoro deriva dalla verifica dell’occasione di lavoro e l’occasione di lavoro segnala che lo svolgimento del lavoro ha esposto il soggetto protetto al rischio del contagio dando così luogo ad un nesso eziologico, sia pure mediato ed indiretto, fra la posizione lavorativa e l’evento.

L’Inail, d’altro canto, non è il soggetto istituzionale chiamato a risolvere le questioni di responsabilità che, quando emergono, sono di competenza dei Giudici del lavoro e, se del caso, penali.

Deve, pertanto, riconoscersi che questa problematica rimane aperta, anche alla luce dei complessi orientamenti giurisprudenziali in tema di criteri di imputazione oggettiva e soggettiva della responsabilità nel campo infortunistico.

Fonte: INAIL