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INAIL – Circ. n. 13 del 3.04.2020 : Covid-19 - Tutela infortunistica e sospensione dei termini


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Con circ. n. 13 del 3.04.2020 , l’ INAIL fornisce prime indicazioni in merito alle disposizioni di propria pertinenza contenute nel DL 17 marzo 2020, n. 18 ( cd. Cura Italia ), in particolare: 

  • L’art. 34, c. 1, del DL 17 marzo 2020, n. 18 ha predisposto la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’ INPS e dall’INAIL nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020;
  • L’ art. 42, c. 1, del DL 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto per lo stesso periodo la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail e alla revisione della rendita su domanda del titolare e disposizione dell’Inail;
  • L’art. 42, c. 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto disposizioni specifiche per la tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARSCoV-2) in occasione di lavoro;

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di Covid-19 in occasione di lavoro.

La tutela assicurativa delle affezioni morbose passa attraverso l’inquadramento come infortunio e l’equiparazione della causa virulenta a quella violenta. Con la circ. n. 13 del 03.04.2020 , l ‘INAIL precisa una serie di attività che andranno considerate coperte dalla tutela assicurativa, prime fra tutte le professioni sanitarie sottoposte ad un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.

A una condizione di elevato rischio di contagio sono sottoposte anche altre attività̀ lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza, tra queste: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie.

Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari ( nota n. 3675/2020 ). La tutela assicurativa si estende, così, anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circ. n. 13 del 03.04.2020 spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Permane l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.

Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni.

Per le malattie professionali, la circ. n. 13 del 3.04.2020 precisa che il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno.

Per la gran parte delle azioni di conseguimento delle prestazioni il termine è triennale, lo è ad esempio per l’Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; per l’indennizzo del danno biologico in capitale; per l’assegno una tantum in caso di morte; per la rendita ai superstiti o per l’ assegno di assistenza personale continuativa (APC) e assegno d’incollocabilità.

Per effetto delle disposizioni del Decreto Cura Italia, i predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni.

In caso di morte sopraggiunta in conseguenza dell’infortunio, per la rendita ai superstiti sarà necessario presentare la domanda entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inail.

Di 180 giorni è invece il termine per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

I predetti termini di decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di revisioni delle rendite.

In caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l’Inail e l’assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio.

La disposizione di cui al terzo periodo del comma 1, dell’articolo 42, interviene sul predetto termine annuale, stabilendone la sospensione nella sola ipotesi in cui la sua scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compresso) e il 1° giugno 2020.

Fonte: INAIL – Circ. n. 13 del 3.04.2020