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Decreto liquidità: una nuova legge su obblighi e responsabilità per infezioni da COVID-19 nel luogo di lavoro


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Il Decreto liquidità - d.l. 8 aprile 2020, n. 23 - è stato convertito in legge dalla l. del 5 giugno 2020, n. 40.

Inserito nel testo del decreto legge in sede discussione presso la Camera dei Deputati, è stato approvato in via definitiva, insieme alle altre disposizioni del medesimo decreto, anche l’art. 29-bis - “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” - chiaramente legato alla discussione che si è accesa a seguito di una precedente disposizione legislativa - quella dell’art. 42 del cosiddetto decreto Salva Italia - che fa riferimento a “casi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro” e alla tutela Inail da riconoscere in casi del genere.

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Il testo definitivo dell’art. 29-bis è, al tempo stesso, abbastanza breve e chiaro nella sua finalità generale:

<< 1. Ai fini della tutela contro rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

La volontà di affrontare la questione della responsabilità dei datori di lavoro trova conferma nel passaggio nel quale viene previsto che “… i datori di lavoro adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo …”.

Il riferimento è, innanzitutto al Protocollo condiviso del 24 aprile.

L’adozione delle prescrizioni previste dal predetto Protocollo è, dunque, obbligatoria e, come viene espressamente sottolineato, è anche sufficiente a far considerare soddisfatto il “dovere di sicurezza” l’art. 2087 c.c. addossa ad ogni datore di lavoro.

I Protocolli rispecchiano quanto la comunità scientifica internazionale ha individuato come misure efficaci di contrasto all’agente biologico infettante nelle relazioni fra persone e fra persone, ambienti e oggetti.

Per questo, allo stato della scienza e della ricerca, i Protocolli hanno un indiscutibile valore.

Tradurlo sul piano giuridico non può meravigliare nemmeno dal punto di vista dell’ispirazione dell’art. 2087 c.c., che si rifà proprio a fattori esterni del genere (“l’esperienza e la tecnica”) ai fini della individuazione delle misure cautelari da adottare.

ACDR