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Covid-19: Protocollo sulla prevenzione dei contagi e la tutela rafforzata nei cantieri


personale in cantiere
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L’enforcement dei Protocolli generali sul contenimento del contagio nei luoghi di lavoro - quello del 14 marzo e quello del 24 aprile - è perseguito in vari modi.

I Protocolli sono negoziati e firmati presso la Presidenza del Consiglio, con la diretta partecipazione del Governo.

I DPCM, in una fase di emergenza in cui si sono privilegiati come fonte della regolazione/gestione dell’emergenza, sono impiegati anche con lo scopo di rafforzare l’efficacia dei Protocolli:

- DPCM 22 marzo: “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus-covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto entro il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali” (art. 1, comma 3);

- DPCM 26 aprile: “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 …” (art. 2, comma 1); 

L’impegno delle Parti sociali nella predisposizione di misure finalizzate alla prevenzione delle infezioni da COVID-19 non si è limitata ai predetti Protocolli generali, tanto che ad oggi si contano diversi accordi di settore nonché accordi di gruppo e aziendali che, tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori ed aziende, hanno potenziato l’insieme delle misure anti-contagio.
Il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri ha la peculiarità di risultare doppiamente rafforzato. Innanzitutto, è stato sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali. Inoltre, il Protocollo dei cantieri è menzionato direttamente dal DPCM 26 aprile, tanto da essere riportato in allegato allo stesso.
Per esso, come per il Protocollo generale del 24 aprile, vale pertanto la previsione del predetto DPCM 26 aprile, secondo la quale “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

 

Il raccordo con la speciale disciplina legislativa di tutela della salute nei cantieri

Il Protocollo relativo ai cantieri si auto-qualifica come “specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo, come integrato il successivo 24 aprile 2020”.

Il Protocollo cantieri svolge, in effetti, una duplice funzione: da una parte, adegua la normativa del Protocollo generale alle peculiarità di quei particolari luoghi di lavoro che sono i cantieri; dall’altra, nel procedere in tale direzione, lega le particolari misure pensate per il contrasto alle diffusione del virus alla speciale disciplina legislativa della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non a caso contenuta in una specifica parte - il Titolo IV/ Cantieri temporanei o mobili - del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi (d.lgs. 81/2008).
Il Protocollo fa genericamente riferimento ai cantieri. Si può trarre spunto dall’art. 89 del Testo unico per ritenere che il cantiere sia “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X “ del Testo unico.

Il legame instaurato dal Protocollo è evidente in alcuni passaggi dello stesso.

Ad esempio, considerando ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, vien fatto riferimento a misure come il distanziamento interpersonale e a strumenti di protezione individuale e si prefigura l’intervento del coordinatore per la sicurezza (art. 89 TU): “ Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio”; trattando della gestione degli spazi comuni, viene richiamato ancora il ruolo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che “ ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere”.

ACDR