Stampa

MISE – Parere 23331/2020: Pubblicità legale del contratto di rete


contratto di rete e networking
icona

Con il Initiates file downloadparere n. 23331/2020 , il Ministero dello Sviluppo Economico ( MISE ) risponde ad un quesito inerente la partecipazione al contratto di rete di professionisti in due distinte ipotesi; la prima riferita ad una rete composta da soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese, e la seconda ad una rete mista costituita tra professionisti iscritti all'Albo e imprese. Con la prima accezione si prevede la possibilità di creare reti "pure" di professionisti, con la seconda reti " miste ", in cui ai professionisti possano affiancarsi delle imprese.

Riguardo alla pubblicità del contratto, il parere n. 23331/2020 chiarisce che nel primo caso ( reti pure ), risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto che svolge attività professionale non iscritto al Registro imprese. Al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

IL MISE chiarisce però che, se il professionista partecipa alla rete non in proprio, ma sotto forma di STP, tenuta all’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese, sarebbe possibile la costituzione (e pubblicità) anche di reti-contratto a cui partecipano professionisti ( per la distinzione fra reti contratto [senza personalità giuridica] e reti soggetto [con personalità giuridica] cfr. parere n. 23320/2020 ).

In questa fase, è possibile, ai fini pubblicitari, la sola iscrizione della seconda fattispecie ( i contratti di rete misti ), dotati di soggettività giuridica. Tale fattispecie, prevedendo l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, perché dotata di autonoma soggettività, non già sulla posizione dei singoli imprenditori "retisti", consente la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste.

Sull’argomento:

INL – Circ. n. 7 del 29.03.2018: distacco e codatorialità nel contratto di rete;
Distacco e codatorialità nel contratto di rete: un commento alla circolare n. 7/2018 dell’Ispettorato;

Fonte: MISE – Parere n. 23331/2020