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INL - Parere del 19.06.2017: Rapporto di avvalimento ex art 89 del d.lgs n.50/2016 e regime sanzionatorio di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 276/2013 in ipotesi di somministrazione illegittima di personale.


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Il rapporto di avvalimento è previsto e regolato dall’art. 89 del d.lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), con riferimento ad ipotesi in cui un operatore economico, singolo o in raggruppamento, al fine di partecipare ad una procedura di gara per un determinato appalto si avvale della capacità di altri soggetti con lo scopo di soddisfare i requisiti (economici, finanziari, tecnici, professionali) richiesti.

In risposta ad un quesito presentato dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e con riferimento ad ipotesi di rapporto di avvalimento tra due o più imprese, l'INL fornisce chiarimenti in ordine all'eventuale applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003 per colpire i casi in cui sussiste un ricorso illegittimo all’attività di somministrazione di personale.

In particolare, nel parere si precisa che la disciplina speciale sancita dal d.lgs. n. 50/2016 in materia di contratto di avvalimento non costituisce deroga al regime sanzionatorio contemplato dall'art. 18 del decreto n. 276/2003, laddove in sede di accertamento ispettivo venga riscontrato un appalto non genuino fra le imprese parti del rapporto di avvalimento.

Fonte: INL